Nel settore privato, se guardiamo allo stato attuale delle cose, il comfort acustico negli edifici è ancora un obiettivo lontano più che una realtà diffusa. Non perché manchino le conoscenze o le tecnologie, ma perché il quadro normativo, soprattutto in ambito privato, si muove ancora su livelli minimi definiti ormai trent’anni or sono, oggi lontani dalle reali aspettative delle persone. Nell’edilizia privata il riferimento è tutt’oggi il Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) del 5 dicembre 1997, relativo ai requisiti acustici passivi degli edifici: un testo che a suo tempo ha avuto il merito di introdurre criteri prestazionali basilari, ma che oggi mostra chiaramente il peso degli anni.
Tale decreto ha introdotto per edifici a uso abitativo (laddove con questo termine in acustica non sono ricomprese le sole residenze, ma in generale gli edifici di cui è previsto ampio impiego da parte delle persone, quindi anche uffici, alberghi, edifici commerciali, ospedali, scuole), dei limiti prestazionali che i diversi elementi dell’edificio devono rispettare, tra cui:
- isolamento al rumore aereo di partizioni tra distinte unità immobiliari, più correttamente chiamato potere fonoisolante apparente e indicato con R’w, che rappresenta la capacità di un elemento divisorio di attenuare il passaggio del rumore aereo (parlato, televisione, radio) tra ambienti di due unità immobiliari contigue;
- isolamento acustico di facciata, indicato con D2m,nT,w, il cui obiettivo è limitare l’ingresso di rumore aereo (rumore da traffico, rumori esterni in generale) dall’esterno verso l’interno degli ambienti abitativi;
- isolamento acustico nei confronti del rumore di calpestio, indicato con L’n,w, che rappresenta il rumore percepito al piano sottostante in presenza di impatti di oggetti o passi sul pavimento, rispetto al quale la normativa richiede agli elementi di partizione orizzontali di offrire un’adeguata attenuazione;
- rumore di impianti a servizio dell’edificio al fine di limitare la rumorosità di impianti quali ascensori, scarichi, impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione;
- solamente per palestre scolastiche ed aule scolastiche il controllo del tempo di riverbero, al fine di migliorare la percezione del parlato in tali ambienti.
Il Dpcm non prevede invece prescrizioni di isolamento acustico minimo di partizioni interne alla medesima unità immobiliare. Per ciascun parametro, il decreto indica anche il valore limite che l’elemento deve garantire, con limiti che variano in base alla destinazione d’uso (o categoria abitativa) dell’edificio secondo dei valori riportati in una specifica tabella.
I limiti previsti dal Dpcm 05/12/1997 sono oggigiorno obsoleti. Rappresentano una sorta di soglia di accettabilità, certamente non di benessere. Non riflettono le modalità d’uso attuali degli edifici e sicuramente non tengono conto delle aspettative di comfort degli utenti, oggi molto più elevate rispetto al passato. Molto spesso quando capita di essere chiamati da acquirenti che si lamentano delle prestazioni acustiche (spesso anche quando raggiungono i minimi da decreto) viene detto: «È un edificio nuovo, antisismico, è in classe energetica A, possibile che si senta tutto?». Questa frase riassume il concetto delle aspettative: su quasi tutti gli altri temi edilizi la normativa ha spinto molto e gli edifici sono cambiati radicalmente per necessità di rispettare le scelte legislative. In alcuni casi anche la promozione verso l’acquirente di determinate caratteristiche, per esempio, la decisione dell’Unione Europea di introdurre la classificazione energetica con la scala di efficienza dalla classe A alla classe G, ha permesso ad acquirenti e utenti di conoscere la prestazione energetica dell’immobile e di poter paragonare tra loro diversi edifici prima di acquistarli, contribuendo al rapido miglioramento costruttivo degli edifici in riferimento a tali temi.

In ambito acustico a oggi nessuna legge prevede di dotare l’edificio o l’unità immobiliare di una targa indicante la qualità acustica dell’edificio né tantomeno di segnalare agli acquirenti in modo chiaro le prestazioni acustiche reali dell’edificio, come invece accade per esempio per quanto attiene alle prestazioni energetiche. Le prestazioni acustiche sono misurabili esclusivamente in modo strumentale e solamente attraverso delle prove in opera a fine lavori è possibile determinare se gli elementi dell’edificio rispettano i limiti oppure no ed a quale performance arrivano.
Vedremo nei prossimi articoli quanto la posa in opera sia importante e contribuisca al risultato finale. È per tale motivo che le prestazioni acustiche possono essere misurate e certificate solo alla fine, quando l’edificio è completo e finito, mediante misurazioni. Ne consegue che dai soli calcoli previsionali non è possibile avere certezza dei risultati. È qui che casca il proverbiale asino. Salvo alcuni comuni e alcune regioni che con proprio regolamento richiedono il cosiddetto collaudo acustico, da eseguirsi appunto con prove strumentali, la normativa nazionale non prevede l’obbligo di misure a fine lavori.

Per molti anni, e per buona parte dei cantieri ancora oggi, il rispetto dei limiti del Dpcm del 1997 è affrontato come un adempimento formale, spesso verificato solo sulla carta con relazioni previsionali di progetto. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che il mancato rispetto dei requisiti acustici è una delle principali cause di contenzioso in ambito edilizio e può essere evitata seguendo, per esempio, le linee guida che abbiamo predisposto e trovate negli articoli seguenti.
Rispettare la legge, in molti casi, significa semplicemente rispettare i valori limite e non per forza garantire silenzio, privacy o qualità sonora. È il motivo per cui edifici perfettamente conformi al Dpcm possono risultare, nella pratica quotidiana, acusticamente deludenti, soprattutto se si trovano vicini rumorosi e poco inclini alla civile convivenza. Esisterebbe in realtà la possibilità di dichiarare e rendere esplicita la qualità acustica degli edifici, attraverso la classificazione acustica.
Le classi
Oggi in Italia esiste una norma tecnica, emanata nel 2010 e aggiornata nel 2023, che si muove in tal senso: la Uni 11367, la quale ha codificato delle classi di qualità acustica, sulla falsariga delle classi di efficienza energetica che siamo abituati a vedere in ogni annuncio immobiliare o quando compriamo il frigorifero o la lavatrice. Analogamente alla classe energetica, che va dalla A (qualità migliore) alla G (qualità peggiore), le classi acustiche seguono una scala che va dalla classe prima (I – migliore) alla classe quarta (IV – peggiore).
La cosa interessante è che la classe acustica, a differenza di quella energetica, si ottiene solo ed esclusivamente da misure strumentali a fine lavori e di fatto garantisce sia che il progetto è stato sviluppato correttamente ma soprattutto che la realizzazione sia stata eseguita nel migliore dei modi. La norma Uni non obbliga a raggiungere nessuna classe acustica, ma definisce solo il modo di classificare acusticamente le singole unità immobiliari.
Se gli edifici in fase di vendita fossero corredati da tale indicazione (una classificazione acustica unitamente a quella energetica) certamente si avvierebbe un circolo virtuoso in cui gli acquirenti richiederebbero sempre di più edifici acusticamente efficienti. Del resto a chi piace sentire i vicini o il rumore che entra dalle facciate o il calpestio dal piano sopra? Oggi però la norma non è cogente, ma solo facoltativa e in rarissimi casi viene sviluppata da parte dei venditori/costruttori.

I Cam, un passo avanti
Leggermente diverso è il quadro per gli edifici pubblici, dove il decreto sui Criteri ambientali minimi per l’edilizia (Cam) ha introdotto un approccio più evoluto. Qui il comfort acustico inizia ad essere visto come parte integrante della qualità dell’edificio e da considerare obbligatoriamente anche in fase di progettazione, con relazioni di progetto appositamente dedicate agli aspetti acustici.
Che cosa introducono di diverso i Cam rispetto al Dpcm del 1997? I Cam seguono concettualmente l’impostazione del Dpcm e definiscono valori limite per gli stessi elementi per i quali anche il decreto citato prevede degli obblighi, in alcuni casi con valori più laschi mentre in altri casi più restrittivi. I valori limite non sono dettati nel testo del decreto, ma richiamano proprio la norma Uni 11367 o la Uni 11532. In presenza di valori limite differenti tra il decreto Cam e il Dpcm per il medesimo parametro si impiega il valore maggiormente restrittivo. In aggiunta il decreto Cam aggiunge alcune attenzioni:
- la richiesta di ottenere un isolamento acustico anche di partizioni interne alla medesima unità immobiliare per le destinazioni d’uso scolastiche e ospedaliere (per esempio, tra un’aula e l’altra o tra una camera di degenza e l’altra);
- la richiesta di un determinato isolamento acustico tra ambienti di uso comune o collettivo e ambienti abitativi di singole unità immobiliari (per esempio, tra un vano scala condominiale e un soggiorno);
- la richiesta del controllo della riverberazione e di conseguenza della garanzia di facilitare il parlato e la comunicazione in ambienti dedicati al parlato (sale conferenza, ambienti espositivi, ovviamente aule scolastiche) o ad attività sportive.
Inoltre, i Cam (con l’aggiornamento in vigore da febbraio 2026) richiedono, per edifici di tipo ricettivo (alberghi, studentati) anche determinati requisiti di protezione acustica tra le singole camere dell’edificio. Quindi, i Cam che cosa introducono di particolare in più rispetto al Dpcm 05/12/1997? Intanto, l’obbligo di una relazione in fase di progetto, che il Dpcm non prevede esplicitamente (anche se molte regioni e comuni fortunatamente la richiedono comunque). Ma la cosa più importante è che i Cam richiedono il controllo del risultato mediante collaudo acustico strumentale. È questo il punto chiave: il controllo.
Verifica strumentale
Senza la verifica strumentale a fine lavori in ambito acustico non è possibile definire se l’opera sia adeguata o meno. I Cam richiedono che «in fase di verifica finale della conformità sia prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti». Dal 2 febbraio 2026, data in cui è entrato in vigore il nuovo testo dei Cam di cui al decreto ministeriale del 24 novembre 2025, l’obbligo del collaudo a fine lavori continua, tranne per gli interventi su edifici esistenti che non riguardano ristrutturazioni totali o parziali per cui sarà la stazione appaltante a decidere se eseguire il collaudo strumentale oppure se sostituire la relazione di collaudo basata su misure con una dichiarazione redatta da tecnico competente in acustica.
L’approccio richiesto dai Cam edilizia 2026 spinge quindi verso una maggiore attenzione già dalla fase progettuale e anche nella fase esecutiva nonché per il controllo delle prestazioni reali a fine lavori. Questo richiede competenze, coordinamento tra le diverse figure coinvolte e una pianificazione più accurata, ma consente di ottenere risultati più affidabili a garanzia del comfort degli utenti finali dell’edificio. L’acustica, da requisito spesso percepito come accessorio, diventa uno degli elementi chiave per garantire edifici confortevoli, efficienti e durabili.
Ed è proprio in questo spazio, tra norma teorica e qualità reale, che la progettazione acustica può esprimere il suo massimo valore, perché permette di garantire una corretta impostazione e ottimizzazione del progetto fin dagli albori, consentendo in molti casi anche di ridurre i costi (almeno per gli aspetti acustici) di realizzazione.
Approfondimenti collegati
Questo articolo fa parte del dossier dedicato alla correzione e all’isolamento acustico. Per completare il percorso di lettura, è utile approfondire anche:
- Una necessità invisibile e sottovalutata
- Quei bollini blu che aumentano anche il valore
- Contro il disturbo un diritto a tutto volume
- È un problema se l’edificio si dà una mossa
- Troppi decibel possono frenare i lavori in corso
- Meglio accertarsi se il suono diventa rosso
- L’agenda per un corretto risultato
- Errare è umano ma fa anche molto rumore
- Se nel menu c’è anche troppo rumore
- Parole chiare o confusione a tutto volume
- Suoni e parole da lasciare inascoltati
- Il rumore che scaccia il rumore
- Le regole per i suoni salvavita
- Note dolenti per chi non isola il proprio studio
- Come eliminare il fastidio dei passi di troppo
Articoli correlati
ProduzioneMateriali e sistemi costruttivi
Agosto 13, 2026
Rivestimenti in resina: il sistema Nativus di Nord Resine per superfici continue personalizzate
Rivestimenti in resina, superfici continue e sette texture decorative: scopri il sistema Nativus di Nord…
ProduzioneMateriali e sistemi costruttivi
Agosto 3, 2026
Parquet resistente all’acqua: IdroWood di Meg Living unisce estetica e alte prestazioni
IdroWood di Meg Living supera il concetto tradizionale di parquet combinando il fascino del legno con…
ProduzioneMateriali e sistemi costruttivi
Luglio 27, 2026
Facciate ventilate efficienti con le soluzioni RoofRox
RoofRox propone una linea di prodotti dedicata esclusivamente al mondo delle facciate ventilate: RoofRox…



