L’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici rappresenta un passo fondamentale verso la transizione energetica, ma introduce al contempo nuove sfide in termini di sicurezza. La corretta gestione del rischio d’incendio è divenuta una priorità assoluta per progettisti, installatori e gestori di immobili.
A partire dal 1° settembre 2025, il quadro normativo italiano ha subito un’importante evoluzione con l’entrata in vigore della Nota DCPREV n. 14030/2025 emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Questa nuova circolare aggiorna e sostituisce la precedente guida tecnica del 2012, fornendo prescrizioni dettagliate per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici, con particolare attenzione agli edifici soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Questo articolo, basato sull’analisi dell’esperto Claudio Giacalone, offre una panoramica esaustiva sulle nuove regole, le misure tecniche di protezione, le distanze di sicurezza e le procedure amministrative necessarie per garantire installazioni fotovoltaiche sicure e a norma di legge.
1. Il quadro normativo: la circolare DCPREV 14030/2025
Gli impianti fotovoltaici, di per sé, non rientrano tra le attività direttamente soggette ai controlli di prevenzione incendi previsti dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Tuttavia, la loro installazione su edifici che ospitano attività soggette a controllo costituisce, nella maggior parte dei casi, una modifica rilevante delle condizioni di sicurezza preesistenti.
La Nota DCPREV 14030 del 1° settembre 2025 è stata concepita per fornire uno strumento tecnico e normativo aggiornato, in grado di rispondere alle innovazioni tecnologiche del settore (come l’aumento delle tensioni di sistema e la diffusione dei sistemi di accumulo) e di mitigare i rischi associati.
Obiettivi di sicurezza
Le linee guida perseguono quattro obiettivi fondamentali di sicurezza antincendio:
- Ridurre la probabilità di innesco di un incendio causato dal generatore fotovoltaico o dai componenti in tensione
- Limitare la propagazione dell’incendio attraverso i componenti dell’impianto, sia che le fiamme abbiano origine all’interno che all’esterno dell’edificio
- Limitare le conseguenze dell’incendio sugli occupanti, sui soccorritori, sui beni e sull’ambiente circostante
- Evitare che la caduta di parti dell’impianto possa compromettere l’esodo delle persone o ostacolare le operazioni delle squadre di soccorso.
Campo di applicazione
Le nuove disposizioni si applicano a una vasta gamma di installazioni:
- Impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua fino a 1500 V
- Impianti ubicati nelle 80 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011)
- Impianti integrati (BIPV) o applicati (BAPV) nelle chiusure d’ambito di edifici civili, industriali, commerciali e rurali
- Strutture accessorie come pergole, tettoie e pensiline pertinenti agli edifici
- Impianti su pensiline a copertura di parcheggi all’aperto, qualora “interferenti” con le attività soggette.
Risultano invece esclusi dal campo di applicazione gli impianti a terra (non su edifici o tettoie), i sistemi plug & play, gli impianti di potenza inferiore a 800 W, gli impianti agrivoltaici distanti oltre 100 metri dagli edifici soggetti e gli impianti a concentrazione solare con inseguimento.
Procedure amministrative e valutazione del rischio
L’installazione di un impianto fotovoltaico richiede un’attenta valutazione procedurale per determinare l’impatto sulle condizioni di sicurezza dell’edificio.
Assenza di aggravio del rischio
Se l’impianto viene progettato e realizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nella linea guida, e la valutazione del rischio non evidenzia criticità o condizioni aggravanti, l’intervento non determina un aggravio delle condizioni di sicurezza. In questo scenario, l’intervento rientra nella casistica di cui all’articolo 4, comma 7, del D.M. 7 agosto 2012, richiedendo la presentazione di una SCIA antincendio unitamente alla dichiarazione di non aggravio del rischio.
Presenza di aggravio del rischio
Un aggravio del rischio si configura quando l’impianto fotovoltaico introduce nuove vulnerabilità, ad esempio:
- Costituisce una nuova sorgente di innesco
- Può essere direttamente interessato dalla propagazione dell’incendio, aumentandone la magnitudo
- Facilita la propagazione delle fiamme dall’esterno verso l’interno dell’edificio
- Interferisce con i sistemi di evacuazione di fumo e calore (EFC)
- Ostacola le operazioni di estinzione da parte dei soccorritori.
Qualora emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza per le attività di categoria B e C (secondo il D.P.R. 151/2011), è obbligatorio attivare le procedure previste dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011, richiedendo al Comando dei Vigili del Fuoco l’esame preventivo del progetto.
Misure tecniche di protezione e prevenzione
La sicurezza di un impianto fotovoltaico si costruisce attraverso la scelta accurata dei componenti, il corretto posizionamento e l’adozione di rigorose misure di protezione passiva e attiva.
Conformità dei componenti
Tutti i pannelli fotovoltaici devono essere conformi alle norme CEI EN IEC 61730-1 (Prescrizioni per la costruzione) e CEI EN IEC 61730-2 (Prescrizioni per le prove), che ne garantiscono la qualificazione per la sicurezza. È inoltre fatto divieto di installare l’impianto o le sue parti in corrente continua in aree a rischio di atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX).
Compartimentazione e resistenza al fuoco
La reazione e la resistenza al fuoco dei materiali costituiscono il cuore della strategia antincendio:
- Installazione su coperture: i pannelli devono essere installati su strutture o elementi di copertura incombustibili (Classe A1 di reazione al fuoco). In alternativa, è richiesta l’interposizione di uno strato di materiale con resistenza al fuoco almeno EI 30 tra i pannelli e il piano di appoggio
- Installazione degli Inverter: gli inverter devono essere posizionati in compartimenti dedicati con resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 30, oppure installati su superfici incombustibili o protetti da un layer incombustibile
- Cavi elettrici: i cavi devono possedere adeguate caratteristiche di reazione al fuoco, essere protetti meccanicamente e, ove necessario, resistenti ai raggi UV. Gli attraversamenti delle compartimentazioni devono essere opportunamente sigillati per garantire la tenuta all’incendio.
Distanziamenti e layout in copertura
Per limitare la propagazione dell’incendio e consentire l’operatività dei soccorritori, la circolare impone rigidi criteri geometrici per la disposizione dei pannelli:
| Elemento di riferimento | Distanza minima richiesta | Note e condizioni |
| Sottoinsiemi di pannelli | 2 metri | I pannelli devono essere raggruppati in sottoinsiemi con lato massimo di 20 metri, separati da percorsi liberi. |
| Bordo della copertura | 1 metro | Fascia libera perimetrale per garantire l’accesso in sicurezza. |
| Elementi di compartimentazione verticale | 1 metro | Distanza calcolata dalla proiezione ortogonale, a meno che il generatore non sia su un solaio resistente al fuoco. |
| Evacuatori di fumo (EFC), lucernari, camini, aperture | 1 metro | Distanza minima da mantenere per non ostacolare l’evacuazione dei fumi o propagare l’incendio all’interno. |
Per le coperture a shed con finestre, sono previste distanze specifiche e misure compensative qualora le distanze minime non possano essere rispettate (es. impiego di pannelli glass-glass con classe di reazione al fuoco B-s2, d0).
Sistemi di accumulo (BESS)
L’integrazione di sistemi di accumulo elettrochimico a batterie (BESS), in particolare quelli agli ioni di litio, richiede una valutazione del rischio specifico e indipendente. Le installazioni devono fare riferimento alla specifica circolare n. 21021 del 23 dicembre 2024 dedicata proprio ai sistemi di accumulo.
Sezionamento di emergenza
Un requisito cruciale per la sicurezza dei soccorritori è la presenza di un dispositivo di sezionamento di emergenza. Tale dispositivo deve essere ubicato in una posizione chiaramente segnalata, facilmente accessibile dall’esterno o in un luogo sicuro, e protetta dall’incendio. Il suo azionamento deve garantire la disconnessione di tutte le sorgenti di alimentazione, isolando l’impianto fotovoltaico dalla rete e mettendo in sicurezza le linee in corrente continua.
Manutenzione e controlli periodici
La sicurezza antincendio non si esaurisce con l’installazione, ma richiede un monitoraggio costante nel tempo. La corretta manutenzione è essenziale per prevenire guasti elettrici, surriscaldamenti e conseguenti inneschi.
Le linee guida prescrivono che le attività di manutenzione debbano essere condotte e documentate rigorosamente. A ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto, e comunque ogni due anni, devono essere eseguite verifiche ai fini del rischio incendio. Queste verifiche devono prestare particolare attenzione allo stato dei sistemi di giunzione e di serraggio, nonché alla presenza di ombreggiamenti diffusi o localizzati (il cosiddetto effetto hot spot, che può causare surriscaldamenti pericolosi nei moduli). Tutte le operazioni di manutenzione devono essere regolarmente annotate nell’apposito registro.
Conclusioni
L’aggiornamento normativo introdotto dalla circolare DCPREV 14030/2025 segna un passo importante verso la standardizzazione e l’innalzamento dei livelli di sicurezza degli impianti fotovoltaici in Italia. Per i professionisti del settore (progettisti, installatori e responsabili della sicurezza) la profonda conoscenza di queste linee guida non è solo un obbligo di legge, ma uno strumento indispensabile per progettare impianti resilienti, proteggere il patrimonio immobiliare e garantire la salvaguardia delle vite umane in caso di emergenza.
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Questo articolo fa parte del dossier dedicato alla prevenzione incendi in edilizia. Per completare il percorso di lettura, è utile approfondire anche:
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