Il Decreto Salva Casa resta il riferimento nazionale per le semplificazioni edilizie, ma alcune Regioni non possono introdurre criteri autonomi che modifichino le disposizioni statali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che ha analizzato le norme applicative della Regione Sardegna e ha definito i confini tra competenze statali e autonomia legislativa regionale.
Decreto Salva Casa e requisiti di agibilità
È possibile non applicare un passaggio del decreto Salva Casa, ma solo in un caso specifico. Lo ha stabilito la Corte costituzionale.
La decisione dei giudici ha confermato un comma della legge applicativa della Regione Sardegna, che riguarda i criteri di agibilità ordinari degli immobili.
Nel decreto e ora legge Salva Casa è stabilito che il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie in caso di locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri. Non solo: sono compresi alloggi monostanza con una superficie minima comprensiva dei servizi inferiore a 28 metri quadrati «e fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona».
Ma la Sardegna ha deciso di non applicare questo criterio. I giudici hanno però bocciato altre varianti interpretative introdotte dalla Regione Sardegna: il criterio è che alcune materie sono prerogativa dello Stato e non delle realtà locali.
Per esempio, è stato stoppata la definizione che riguarda il concetto di ristrutturazione, che secondo la Corte dalla Sardegna era stata genericamente allargata a qualsiasi ampliamento volumetrico, con al sola condizione che fosse compreso dentro la sagoma. Questo rendeva possibile un aumento della volumetria, anche in assenza di un permesso di costruire. Al contrario, la sentenza stabilisce che questa libertà contrasta con le norme statali che, invece, prevedono espressamente limiti per gli aumenti di volumetria.
Un altro alt della Consulta riguarda i cambi di destinazione d’uso, che la legge Salva Casa ha previsto con una serie di semplificazioni. La Sardegna, però, ha deciso di non consentire alcune scorciatoie e, per esempio, ha confermato l’obbligo di dotazione minima di parcheggi anche per i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti all’interno della stessa categoria funzionale. Anche in questo caso i giudici hanno stabilito che la legge nazionale è una «norma fondamentale di riforma economico-sociale», che opera «come limite generale all’esercizio della potestà legislativa primaria».
Infine, i giudici hanno stabilito come incompatibili le norme della Regione sulla totale e sulla parziale difformità degli interventi edilizi, e hanno deciso che sono illegittime le definizioni fondate su soglie rigide, così come non idonee sono la possibilità di consentire, in funzione dell’ottenimento del titolo in sanatoria, interventi correttivi non previsti dalla norma statale, oppure le disposizioni dell’ente isolano che consentivano deroghe generalizzate ai requisiti igienico-sanitari di aero-illuminazione stabiliti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975.
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