Come difenderci dal rumore? Il rumore è un fenomeno che coinvolge la percezione umana, la qualità della vita e, se non controllato, sfocia anche in contenziosi legali. In Italia il quadro normativo in materia di rumore è articolato e stratificato: esistono leggi e decreti di riferimento che disciplinano il rumore a livello generale e amministrativo, ma vi sono numerose situazioni in cui tali strumenti risultano insufficienti a risolvere conflitti specifici tra privati. In questi casi entra in gioco il diritto civile e, in particolare, il principio della normale tollerabilità, demandando al giudice la valutazione finale del disturbo. Cerchiamo di sintetizzare come può essere gestito il controllo del rumore nelle varie situazioni.

Il quadro normativo

La disciplina italiana del rumore nasce con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e l’ambiente nel suo complesso. Le norme nazionali e regionali definiscono criteri generali e limiti sia in ambiente esterno che verso ambienti interni agli edifici. La normativa ombrello da cui si origina organicamente la legislazione nazionale risulta la legge 26 ottobre 1995, numero 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). La legge individua le competenze spettanti a Stato, Regioni, Provincie e Comuni, precisa gli adempimenti acustici che debbono essere rispettati ed i documenti che devono essere prodotti affinché un’opera o un’attività sia correttamente autorizzata.

Per quanto riguarda il controllo del rumore da attività commerciali, produttive, e opere la gestione è riportata nel decreto ministeriale 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e del 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico), i quali descrivono compiutamente i valori dei livelli di rumorosità limite nel territorio comunale precisando le modalità di rilievo e misura degli stessi. I limiti di rumorosità sono suddivisi in due categorie:

  • applicabili in ambiente esterno;
  • applicabili in ambiente interno (ambienti abitativi).
Esempio di piano di zonizzazione acustica
Esempio di piano di zonizzazione acustica

Il decreto ministeriale del 1997 detta i valori limite di rumorosità in esterno distinti per i due periodi, diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00- 6:00), suddividendo il territorio comunale in classi acustiche e definendo per ciascuna classe valori limite di rumorosità individuabili dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Tale documento suddivide in sei classi il territorio, in ordine decrescente di tranquillità dalla Classe I alla Classe VI, definite:

• Classe I Aree particolarmente protette.
• Classe II Aree prevalentemente residenziali.
• Classe III Aree di tipo misto.
• Classe IV Aree di intensa attività umana.
• Classe V Aree prevalentemente industriali.
• Classe VI Aree esclusivamente industriali.normativa

A ogni classe sono associati dei valori limite che non possono essere superati, che in ambiente esterno sono ulteriormente suddivisi in due tipologie.
Limiti di Immissione assoluti: prevedono la misura del rumore immesso da tutte le sorgenti sonore presenti in una zona (ad esempio in presenza di più aziende si prende in considerazione il rumore prodotto da tutte le aziende).
Limiti di emissione: valuta il solo contributo di una specifica sorgente (ad esempio in una zona con più aziende, valuta il rumore prodotto dalla singola azienda oggetto di valutazione).

I valori limite di emissione sono in genere inferiori di 5 dB rispetto a quelli di immissione. Fanno eccezione le infrastrutture dei trasporti che hanno decreti specifici in generale più permissivi, proprio perché le infrastrutture sono opere di importanza pubblica e spesso di difficile mitigazione. I limiti in ambiente esterno corrispondono quindi a valori ben definiti (assoluti e fissi). Ai fini del rispetto della normativa la rumorosità prodotta da una o più attività deve rimanere al di sotto di tali valori massimi consentiti. I limiti di immissione sonora in ambienti abitativi interni risultano invece concettualmente diversi da quelli in ambiente esterno e servono per una maggiore tutela delle occupanti degli edifici.

Ambienti interni

In ambienti interni si parla di limiti di immissione differenziali, intesi come differenza tra il livello di rumorosità con una attività rumorosa in funzione (chiamata rumorosità ambientale) e il livello di rumorosità con attività ferma (chiamata rumorosità residua). Con il termine differenziale si vuole intendere un limite relativo: in pratica, una attività non può produrre un livello di rumorosità troppo elevato rispetto alla rumorosità di base (residua) già presente all’interno degli ambienti abitativi. I limiti differenziali sono pari a 3 dB nel periodo notturno (22:00-06:00) e 5 dB nel periodo diurno (06:00-22:00).

Per meglio chiarire questo concetto si riporta un esempio: un’attività artigianale di giorno produce una rumorosità che si propaga all’esterno ed arriva in ambienti abitativi di due residenze vicine, risultando pari a 51 dB”A” (rumorosità ambientale). Nella residenza 1 il livello di rumorosità residua (con l’attività artigianale ferma) è pari a 48 dB”A”, nella residenza 2 è pari a 35 dB”A”. Il valore differenziale nella residenza 1 è pari a 51-48 = 3 dB”A” ; nella residenza 2 è pari a 51-35 = 16 dB”A”.

Nella residenza 1 il valore limite differenziale (5 dB nel periodo diurno) risulta rispettato, nella residenza 2 risulta invece superato, per cui l’attività artigianale dovrà mettere in campo delle mitigazioni per ridurre il suo impatto verso la residenza 2.

Misura della rumorosità
Misura della rumorosità

Le eccezioni

Vi sono comunque dei casi di non applicabilità del limite differenziale, ad esempio all’interno di classi acustiche esclusivamente industriali (classi VI), oppure quando i livelli di rumorosità ambientale risultano bassi e sotto determinati livelli previsti dalla normativa, sotto i quali si ritiene che la rumorosità non sia comunque disturbante, oppure ancora per determinate attività tra cui ad esempio attività che non sono correlate ad attività produttive, commerciali o professionali.

Vi sono, poi, attività che per loro natura presentano carattere sovracomunale e/o notevole importanza come servizio pubblico, come le infrastrutture di trasporto stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo, per le quali sono stati introdotti limiti specifici in deroga ai limiti del Piano di Zonizzazione Acustica, quantomeno all’interno di una fascia di pertinenza, ovvero una fascia di territorio prossima a ciascuna infrastruttura.

I limiti

I valori fissati dalla normativa amministrativa sono il risultato di com¬promessi tecnici e politici, e non sempre riescono a rappresentare il reale fastidio percepito dai cittadini. Il rispetto dei limiti amministrativi non garantisce automaticamente l’assenza di disturbo; le norme sono pensate per situazioni medie, ma non tengono conto delle specificità locali. In altri casi la normativa amministrativa non prevede limiti e regolamentazioni di determinate casistiche, ad esempio il vicino di casa rumoroso non essendo un’attività produttiva non è soggetto a limiti amministrativi. In questi casi il “conflitto” tende a spostarsi dal piano tecnico-amministrativo a quello giudiziario.

In questi casi, ma anche in casi in cui un’attività rispetti i limiti ammi¬nistrativi ma il singolo ritiene di essere comunque disturbato, è possibile ricorrere al tribunale. Il ricorso al tribunale è svolto dal singolo ed è sempre possibile, anche se i limiti amministrativi risultassero rispettati. Il giudice analizza la questione del disturbo in un’ottica più ampia e non solo mediante valutazioni fonometriche. Il giudice guarda ovviamente i decibel, ma non solo. Approfondisce anche il contesto in cui si inseri¬sce il contenzioso, analizzando per esempio la situazione dei luoghi, la priorità di un determinato uso, le sequenze temporali in cui il disturbo è avvenuto. Per definire il limite acustico la giurisprudenza impiega una valutazione basata sul cosiddetto principio della normale tollerabilità.

Tollerabilità

Il concetto di normale tollerabilità non nasce come parametro meramente acustico, ma come criterio giuridico per regolare i rapporti di vicinato. Esso si fonda sull’idea che ogni individuo debba sopportare un certo livello di immissioni, provenienti dall’esterno, purché queste non superino una soglia ritenuta normale in relazione al contesto. A differenza dei limiti amministrativi, non esiste un valore numerico fisso; la valutazione è caso per caso, normalmente valutando la differenza tra il livello di rumore con l’attività disturbante attiva e la rumorosità in assenza della stessa e confrontando questa differenza con limiti, tipicamente 3 dB (ma vi sono diverse possibilità che appunto possono essere valutate caso per caso). Il giudice tiene conto di molteplici fattori, tra cui: la destinazione d’uso delle aree; la preesistenza delle sorgenti; l’orario e la durata del rumore; le condizioni ambientali; il concreto disagio arrecato. Le misurazioni fonometriche restano uno strumento fondamentale, ma non sono più l’unico elemento di giudizio. L’applicazione del criterio della normale tollerabilità consente di adattare la valutazione alle specificità del caso concreto; tutelare situazioni in cui il disturbo è reale, pur nel rispetto dei limiti amministrativi. Dal punto di vista del cittadino, questo rappresenta una tutela più sostanziale rispetto alla sola applicazione di valori numerici. Per contro, non si ha certezza del risultato in quanto l’esito del giudizio non è facilmente prevedibile; vi sono tempi da rispettare (alcuni contenziosi possono prevedere anni di attesa tra inizio della vertenza e la fine del giudizio) e costi da sostenere.

Modellazione acustica e studio delle mitigazioni
Modellazione acustica e studio delle mitigazioni

Come evitare il contenzioso?

Per un’attività o un’opera è possibile prevedere gli effetti di rumorosità che produrrà prima ancora della propria realizzazione, attraverso valutazioni previsionali. Ciò può essere svolto sempre, anche se per talune casistiche la legislazione stessa prevede che venga prodotta una valutazione di impatto acustico a cura di un tecnico competente in acustica. Tale valutazione stima la rumorosità che si prevede verrà prodotta da una attività o una infrastruttura potenzialmente rumorosa già in fase di progetto e verifica se essa rispetti i limiti dettati dalla normativa. Tale valutazione riguarda sostanzialmente attività rumorose: artigianali, industriali, produttive, commerciali, pubblici esercizi, discoteche, infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime), e, almeno in Lombardia, impianti di ogni tipologia. L’aspetto fondamentale è prevenire. Mediante tale valutazione è possibile sapere prima della realizzazione se si potrebbero avere effetti di disturbo e progettare le opere per ridurlo. In alcuni casi con costi nulli, per esempio, semplicemente spostando un impianto da una posizione ad un’altra più distante o schermata dai recettori, o girando un canale di espulsione aria dal lato opposto rispetto ai recettori, oppure semplicemente scegliendo apparecchiature con minore rumorosità. In altri casi progettando opportuni interventi di mitigazione.

Approfondimenti collegati

Questo articolo fa parte del dossier dedicato alla correzione e all’isolamento acustico. Per completare il percorso di lettura, è utile approfondire anche:

Come eliminare il fastidio dei passi di troppo


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