Con il decreto del ministro dell’Interno 30 marzo 2022 è stata emanata la Regola Tecnica Verticale di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, conosciuta come RTV V.13. La norma definisce i criteri di sicurezza antincendio per facciate, coperture e sistemi di involucro degli edifici civili soggetti al Codice di prevenzione incendi.

La RTV V.13 si affianca alla lettera circolare del ministero dell’Interno n. 5043 del 15 aprile 2013, relativa alla Guida Tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili. Tale documento continua a rappresentare un utile riferimento progettuale per le attività non progettate secondo il Codice di prevenzione incendi e nei casi in cui la RTV V.13 non trovi applicazione.

Ambito di applicazione della RTV V.13

Le norme tecniche del decreto ministeriale 30 marzo 2022 si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti al Codice di prevenzione incendi, sia esistenti sia di nuova realizzazione.

Rientrano nell’ambito di applicazione le attività indicate con la rispettiva Regola Tecnica Verticale:

  • uffici, V.4;
  • strutture ricettive turistico-alberghiere, V.5;
  • autorimesse, V.6;
  • attività scolastiche, V.7;
  • attività commerciali, V.8;
  • asili nido, V.9;
  • edifici tutelati destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, V.10;
  • strutture sanitarie, V.11;
  • edifici di civile abitazione, V.14;
  • locali di pubblico spettacolo, V.15.

Il decreto sulle chiusure d’ambito degli edifici civili deve essere applicato insieme alla RTO del Codice di prevenzione incendi, cioè il DM 3 agosto 2015, come successivamente modificato e integrato.

Per gli edifici civili resta quindi il cosiddetto doppio binario: il professionista può applicare la norma di prevenzione incendi tradizionale oppure, in alternativa, il Codice di prevenzione incendi, secondo le condizioni previste.

La regola tecnica può costituire un utile riferimento anche per la progettazione di chiusure d’ambito di altre opere da costruzione.

Obiettivi di sicurezza antincendio

La Regola Tecnica Verticale si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili e persegue tre obiettivi principali di sicurezza antincendio.

  1. Limitare la propagazione del fuoco dall’interno verso l’esterno
    Le chiusure d’ambito devono impedire che un incendio interno si diffonda attraverso la facciata.
  2. Limitare la propagazione del fuoco dall’esterno verso l’interno
    La facciata deve resistere a incendi provenienti da edifici vicini o da fonti esterne.
  3. Evitare la caduta di parti della facciata
    La caduta di frammenti può compromettere l’esodo e l’intervento dei soccorritori.

Classificazione delle chiusure d’ambito

Le chiusure d’ambito sono classificate in relazione alle caratteristiche dell’edificio su cui sono installate.

Chiusure d’ambito SA

Le chiusure d’ambito di tipo SA riguardano edifici con quota dei piani compresa tra -1 m e 12 m, affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e assenza di compartimenti con Rvita pari a D1 o D2.

Rientrano inoltre in questa categoria gli edifici fuori terra a un solo piano.

Chiusure d’ambito SB

Le chiusure d’ambito di tipo SB riguardano edifici con quota dei piani non superiore a 24 m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1 o D2.

Chiusure d’ambito SC

Le chiusure d’ambito di tipo SC comprendono tutti gli altri edifici che non rientrano nelle categorie SA o SB. Si tratta di strutture complesse o con quota superiore che richiedono requisiti più stringenti.

Reazione al fuoco dei materiali

Per le facciate di tipo SB e SC, alcuni componenti devono possedere specifici requisiti di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla tabella V.13-1.

I componenti interessati sono:

  • isolanti termici, come i cappotti non in kit;
  • sistemi di isolamento esterno in kit, come i cappotti ETICS;
  • guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie superiore al 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito;
  • altri componenti, a esclusione dei componenti in vetro, qualora occupino complessivamente una superficie superiore al 40% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito.

Tra questi ultimi possono rientrare pareti verdi, led wall, pannelli fotovoltaici a parete, involucri edilizi mobili e facciate cinetiche.

Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e le facciate di tipo SA. Tuttavia, in relazione alla valutazione del rischio, è consigliato l’impiego di materiali classificati per la reazione al fuoco almeno del gruppo GM3.

Coperture e comportamento al fuoco

La copertura è l’insieme dei componenti che costituiscono una porzione di chiusura d’ambito sommitale dell’edificio, inclinata con un angolo α non superiore a 45 gradi rispetto al piano di riferimento.

Se l’angolo α è superiore a 45 gradi, la copertura assume le caratteristiche della facciata.

Per le coperture SC è richiesta:

  • Classe Broof (t2, t3, t4)
  • Oppure resistenza al fuoco EI 30

Fasce di separazione

La fascia di separazione è una porzione di chiusura d’ambito costituita da uno o più elementi costruttivi con classe di resistenza al fuoco determinata e materiali classificati per reazione al fuoco.

La sua funzione è limitare la propagazione orizzontale o verticale dell’incendio.

Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di tipo SA.

Per le chiusure d’ambito di tipo SB e SC, nelle facciate semplici e nelle curtain walling, le fasce di separazione orizzontali e verticali devono avere specifiche caratteristiche.

Devono essere:

  • realizzate con materiali in classe di reazione al fuoco non inferiore ad A2-s1,d0;
  • costituite da uno o più elementi costruttivi con classe di resistenza al fuoco E30-ef o, se portanti, RE30-ef;
  • di larghezza almeno pari a 1 metro;
  • posizionate in corrispondenza di pareti e solai tagliafuoco.

Elementi di giunzione

  • SB: EI 30
  • SC: EI 60

Impianti tecnologici (fotovoltaico, HVAC, generatori)

Quando sulla chiusura d’ambito o in adiacenza sono installati impianti di produzione o trasformazione dell’energia, come impianti fotovoltaici, impianti di produzione calore o impianti di condizionamento, almeno la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere protetta e circoscritta da fasce di separazione con le stesse caratteristiche.

Le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o di adeguata distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti, per non costituire causa d’incendio.

Il riferimento è la norma UNI 10683.

Attività di vigilanza e sanzioni

Tra le amministrazioni competenti, il ministero dell’Interno è autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e i prodotti da costruzione.

Per lo svolgimento delle attività di vigilanza in ambito territoriale, il ministero può avvalersi delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La vigilanza si attua attraverso:

  • ispezioni
  • analisi
  • prove
  • misurazioni
  • verifiche
  • controlli.

Cosa prevede l’articolo 20 del decreto legislativo 106/2017

L’articolo 20 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 disciplina la violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

Sanzioni principali (Art. 20 D.Lgs. 106/2017)

  • Costruttori e direttori lavori: 4.000–24.000 €
  • Progettisti: 2.000–12.000 €
  • Possibile arresto fino a 6 mesi per materiali strutturali o antincendio non conformi

Approfondimenti collegati

Questo articolo fa parte del dossier dedicato alla prevenzione incendi in edilizia. Per completare il percorso di lettura, è utile approfondire anche:


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