Con l’ordinanza 10361 del 19 aprile 2025, ribadendo principi ormai consolidati in ambito condominiale, la Corte di Cassazione ha affermato che i vizi meramente procedurali rappresentano un’ipotesi di annullabilità della delibera assembleare essendo la nullità limitata a casi più specifici, quali le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, oppure che non rientra nelle competenze dell’assemblea.

O, ancora, incidenti sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini. Sono invece annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione delle prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di formazione dell’assemblea, quelle affette genericamente da irregolarità nel procedimento di convocazione, e quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all’oggetto.

La Suprema Corte ha poi ribadito il principio per cui il giudice non può annullare la delibera per un motivo diverso da quello dedotto in giudizio da chi impugna la delibera, poiché il giudice è tenuto a osservare il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

di Ludovico Lucchi

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