Più attenzione ai tetti, termini prorogati per il superbonus 110%, conferme per gli altri incentivi, introduzione del bonus rubinetti. Ce n’è abbastanza per fare il punto sul grande business del 2021, superbonus e dintorni. Le novità sono state introdotte nella legge di Bilancio 2021, votata in extremis (come al solito) proprio alla fine del dicembre scorso, appena in tempo per consentire un veglione in famiglia ai mille componenti del Parlamento.
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Superbonus 110%: proroghe e requisiti
Gli occhi del mondo dell’edilizia, ma anche dei singoli proprietari di immobili e degli amministratori di condominio erano puntati sulla prevista proroga per il superbonus 110%. E la proroga è arrivata: ora i termini sono stati spostati al 30 giugno 2022 per le case unifamiliari, e al 31 dicembre 2022 per i condomini e case di proprietà pubblica a patto che il 60% dei lavori (o più) sia ultimato entro i primi sei mesi 2022. Il resto dei lavori, invece, potrà comunque proseguire oltre quella data. Altra novità: il superbonus è stato esteso alle palazzine sino a quattro appartamenti di unico proprietario.

Per il superbonus restano confermati i requisiti necessari (le procedure di asseverazione e la necessità di miglioramento di due classi energetiche) oltre alla possibilità di ottenere l’incentivo anche per il consolidamento strutturale (sismabonus).
Superbonus 110% e sismabonus
E se si incrociano sismabonus e superbonus al 110%? Il sismabonus ha un effetto trainante esclusivamente per l’installazione di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati, mentre sono esclusi interventi come quelli per l’isolamento, il miglioramento energetico o l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
In sostanza: chi utilizza il sismabonus (che, bisogna ricordarlo, è valido solo per le zone a rischio sismico 1, 2 e 3) non può aggiungere, con lo stesso tipo di incentivo, anche l’isolamento dell’edificio. O, più precisamente, può farlo ma si deve accontentare dell’ecobonus al 65% o del 50% per gli infissi).
In compenso, però, bisogna aggiungere che il sismabonus non ha il vincolo del miglioramento delle due classi energetiche. Da ricordare, inoltre, che il massimale di spesa previsto rimane di 96 mila euro per unità immobiliare e non è autonomo rispetto a quello degli interventi di ristrutturazione.
Bonus e superbonus per tetto e sottotetto
La legge allarga il superbonus 110% anche agli edifici privi di Aper (Attestato di prestazione energetica) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti). A patto, però, al termine dei lavori, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Altra novità: sono agevolati anche gli interventi di isolamento termico sugli involucri, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. In sostanza, il superbonus è applicabile anche ai tetti che delimitano sottotetti non riscaldati, ma che non siano definibili «un’intercapedine». Dovrebbero inoltre essere compresi nell’incentivo anche gli interventi già iniziati e non ancora conclusi, per i quali devono essere ancora trasmessi i documenti di fine lavori e le relative asseverazioni tecniche.
La novità contenuta nella legge di Bilancio, quindi, agevola l’applicazione del superbonus 110% per i tetti che delimitano sottotetti non riscaldati, ma non definibili come un’intercapedine. È comunque richiesto il miglioramento di due classi energetiche, anche se non sono previsti requisiti né per l’edificio né per la zona sottostante il sottotetto.
La novità è da inquadrare nelle indicazioni dell’Enea (ente deputato ai controlli tecnici), per la detraibilità delle spese sostenute per coibentare il tetto, benché confinante con una zona non riscaldata (tetto freddo), concesse soltanto se il sottotetto è non abitabile o non praticabile e, inoltre, di mini dimensioni. In sostanza, deve essere considerato un’intercapedine, tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale (che delimita una zona sottostante riscaldata).
Ci vuole comunque anche l’asseverazione di un tecnico per certificare che il sottotetto formi un corpo unico con tetto e solaio. In questo caso la detrazione (65% spalmato su dieci anni) si potrà ottenere se la prestazione energetica del sistema copertura-sottotetto-solaio sarà inferiore agli specifici valori massimi di trasmittanza previsti dai requisiti tecnici.
In poche parole: la novità nella legge di Bilancio potrebbe incentivare interventi di manutenzione straordinaria delle coperture a falde, peraltro già incentivabile con il superbonus sismico se di carattere strutturale.
Sempre in tema di tetto: ora accedono al superbonus 110% anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Legge di Bilancio 2021: tutti i bonus
Sono stati prorogati di altri 12 mesi i bonus ordinari per riqualificazione energetica (65%), impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione con il 50%), acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (il tetto sale a 16mila euro) e bonus facciate (90%): sono validi fino al 31 dicembre 2021. La nuova legge di Bilancio alza anche il tetto massimo di spesa per il bonus mobili, che sale a 16 mila euro (era di 10 mila euro). La detrazione resta del 50% e riguarda l’acquisto di mobili per unità immobiliari interessate da ristrutturazioni edilizie.
Novità Bonus idrico
La definizione, bonus rubinetti, non piace al governo, ma è diventata subito popolare. Si tratta di un incentivo di 1.000 euro (scade il prossimo 31 dicembre) che ha l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua.

Il bonus idrico serve per sostituire sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il bonus comprende le spese per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Inoltre, l’incentivo riguarda la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Attenzione, però: si tratta di un bonus che deve essere finanziato dal neonato Fondo per il risparmio di risorse idriche con un tesoretto di 20 milioni di euro per il 2021. La copertura del bonus, insomma, è limitata a quella cifra in bilancio.
Novità norme antincendio condomini
Novità per i condomini: è stato rimandato il termine entro cui adeguare gli edifici di altezza tra i 12 e i 24 metri alle nuove norme antincendio: la scadenza era il 6 maggio 2020. Il nuovo termine è stato rimandato a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza. Nessun cambiamento di scadenza, invece per i condomini con altezza compresa tra 24 e 80 metri. Il termine rimane il 15 agosto 2020.
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