Il boom del superbonus è accompagnato, purtroppo, anche da un’esplosione di aziende improvvisate, che ignorano la corretta applicazione del sistema di isolamento termico a cappotto all’edificio. La soluzione? Utilizzare i materiali giusti

di Cristiano Vassanelli (da YouTrade n. 126)

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Perché scegliere il cappotto 

All’interno del panorama delle tecniche d’intervento per limitare il fabbisogno energetico degli edifici agendo esclusivamente sull’involucro, il sistema di isolamento a cappotto rappresenta la soluzione più diffusa sul mercato e quella che più di altre è in grado di garantire la massima riduzioni dei consumi energetici sia in regime invernale che estivo.

Il sistema a cappotto è inoltre una tecnica d’intervento flessibile che si adatta, con minimi accorgimenti, sia a intervenire su edifici di nuova costruzione sia su edifici oggetto di interventi di ristrutturazione.

Tale tecnica d’intervento, oltre a ridurre i consumi e a proteggere l’edificio dalle aggressioni atmosferiche, apporta una serie di miglioramenti relativi al comfort abitativo.

Avvolgendo completamente l’involucro del fabbricato, compresi aggetti e balconi a sbalzo, il sistema a cappotto elimina i ponti termici uniformando le discontinuità di resistenza termica presenti in un edificio e, coadiuvato da un corretto sistema di ricambio dell’aria, è unanimemente considerato la soluzione migliore per risolvere la fastidiosa presenza di muffe da condensa che spesso si presenta sulle pareti interne (solitamente presenti in corrispondenza degli attacchi dei solai e dei pilastri) degli ambienti come camere da letto, cucine e bagni, solitamente interessati da una notevole produzione e concentrazione di vapore acqueo.

Schede di calcolo termo-igrometrico. Caso studio relativo ad intervento di isolamento a cappotto interno su parete esterna interessata da ponte termico causato dal pilastro in calcestruzzo armato

Isolamento a cappotto: è boom con il superbonus, ma…

Grazie a queste motivazioni e alla notevole spinta fornita dalle agevolazioni fiscali previste dalle leggi in tema di contenimento dei consumi energetici, negli ultimi anni si è assistito a una sempre maggiore diffusione del sistema di isolamento a cappotto.

La cessione del credito d’imposta introdotta dal superbonus 110%, ha fornito un ulteriore booster al mercato, creando in buona sostanza un mercato edile a diverse velocità, in cui l’isolamento a cappotto sembra viaggiare a doppia velocità rispetto a tutte le altre lavorazioni tradizionali del mercato nazionale.

Tali presupposti e un mercato in continua ascesa (almeno fino alla fine del 2022 a meno di ulteriori proroghe), hanno avuto un notevole impatto sul mercato e su tutta la filiera, destabilizzando le dinamiche commerciali dei produttori di isolanti, ormai allo stremo e non più in condizione di fornire prodotti al mercato a meno di attese di mesi, intasando i professionisti di richieste di asseverazione e computi metrici, oltre a far lievitare i prezzi correnti, che oltrepassano ormai quelli dei prezziari regionali e infine, hanno attirato una notevole quantità di operatori “improvvisati” che immancabilmente, in mancanza d’altro, si sono riscoperti esperti posatori di cappotto.

Tale febbrile situazione, quasi caotica per certi versi, a causa delle tempistiche ristrette a cui devono sottostare i professionisti e delle difficoltà nel reperire i materiali nei tempi concessi, in determinati casi può diventare un pericoloso viatico in termini di regolarità urbanistica e modalità di posa, vincoli e caratteristiche di fondamentale importanza ma troppo spesso sacrificate sull’altare della cessione del credito e dell’intervento a tutti i costi.

cappotto

Cappotto e contenziosi: come evitarli

Un sistema di isolamento a cappotto esterno comporta chiaramente una maggiorazione degli spessori delle pareti perimetrali, di entità variabile in dipendenza della zona climatica, del tipo di edificio, della tipologia costruttiva delle pareti perimetrali e dello specifico materiale con cui vengono prodotti i pannelli isolanti.

Tale situazione, oltre ad aumentare inevitabilmente la volumetria fuori terra dell’edificio, può comportare una riduzione delle distanze da confini e/o fabbricati esistenti limitrofi e, nel caso tali valutazioni non vengano correttamente effettuate, esporre i committenti a difformità urbanistiche e problematiche che potrebbero spingere i danneggiati ad agire per vie legali.

Per evitare di incorrere in contenziosi relativamente alle norme che regolano il rispetto delle distanze tra edifici, nel 2014 è stato emanato il decreto legislativo numero 102 di attuazione della direttiva 2012/27/Ue in materia di efficienza energetica.

Con questo provvedimento è possibile derogare alle norme che stabiliscono l’entità di volumetrie, superfici coperte, distanze tra edifici, a condizione che l’intervento da realizzare garantisca il raggiungimento di un determinato grado di efficienza energetica.

Edifici di nuova costruzione

Con riferimento agli edifici di nuova costruzione, è possibile usufruire dei benefici del decreto citato, qualora venga certificato un intervento capace di raggiungere una riduzione del 20% dell’indice di prestazione energetica, previsto dal decreto legislativo 192/2005. 

Il decreto in questi casi prevede la possibilità di un aumento dello spessore di un massimo di 30 centimetri per le pareti perimetrali e di un massimo di 15 centimetri di altezza per i solai intermedi.

Qualora il sistema di isolamento a cappotto dovesse superare i 30 centimetri di spessore (ipotesi che riterrei remota per le latitudini nazionali), l’eventuale eccedenza andrà conteggiata nel calcolo della volumetria.

Analogamente per le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi, la deroga di 30 centimetri rimane l’elemento costante a cui si può far riferimento.

Edifici esistenti

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, invece, qualora si intenda procedere con un intervento di efficientamento energetico, le deroghe citate si applicano solo se l’intervento da realizzare riesce a garantire una riduzione del 10% del valore dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo n.192/2005.

Cappotto: deroga alle distanze e contenziosi

Si capisce bene come l’applicazione di tale deroga alle distanze in alcuni casi potrebbe creare situazioni di illegittimità tali da innescare contenziosi, peraltro, di esito già scontato.

Si pensi a titolo di esempio a un fabbricato già disposto su un confine. In una tale situazione l’aumento dello spessore di 30 centimetri della parete perimetrale comporterebbe uno sconfinamento nella proprietà adiacente, non consentito dal Codice civile, salvo diversi accordi ratificati tra le parti.

Altre situazioni particolari a cui bisogna porre massima attenzione, sono rappresentate dal rispetto delle distanze relative alle vedute laterali di edifici limitrofi. Un aumento dello sporto dello spessore di una parete perimetrale con conseguente limitazione anche parziale di una veduta, comporta inevitabilmente una violazione di un diritto fondamentale ed è quindi da evitare o concertare.

Situazioni particolari in cui le distanze non sono derogabili

In situazioni particolari, in cui le distanze non sono derogabili, risulta necessario ricorrere a due tipologie di interventi alternativi:

• La possibilità di stipulare un accordo con la parte interessata, con patti e condizioni riportati in un atto scritto, in cui vengono illustrate le condizioni dell’intervento, unitamente alle modalità di risarcimento da corrispondere al proprietario del bene limitrofo.

• Quando non è possibile raggiungere alcun accordo con la parte confinante, occorre impiegare prodotti più prestazionali capaci di garantire un idoneo livello di isolamento a fronte di spessori disponibili ridotti.

• Se, infine, non è possibile raggiungere nessun accordo e anche gli spazi sono talmente esigui da non consentire nessuna tipologia di intervento dall’esterno, in ultima ratio è possibile effettuare un isolamento a cappotto intervenendo dall’interno.

Va chiarito, però, che tale opportunità, pur consentendo un deciso miglioramento dell’isolamento termico del fabbricato, non garantisce i medesimi benefici del cappotto esterno, in termini di eliminazione dei ponti termici e controllo della formazione di condensa.

Una volta esaminata la fattibilità e la regolarità dell’intervento di isolamento con il sistema a cappotto esterno, sarà possibile procedere alla progettazione ed esecuzione dell’intervento, determinando e chiarendo con la massima attenzione, tutte le informazioni necessarie e i dettagli esecutivi al fine di evitare di incorrere in ulteriori problematiche ed insoddisfazione della clientela che potrebbero comportare azioni legali da parte dei fruitori, sia sotto il profilo prestazionale che sotto l’aspetto della resa estetica.

Potenziali difetti di un sistema di isolamento a cappotto

I potenziali difetti di un sistema di isolamento a cappotto possono essere molteplici e in alcune situazioni risulta piuttosto complicato determinare la connessione tra cause ed effetti derivante dai tempi di latenza tra la causa ed il manifestarsi del problema.

Volendo prendere in esame le casistiche più diffuse che hanno portato a contenzioso, potremmo così elencarle:

• Difetti di natura estetica: scarsa planarità del sistema di isolamento a cappotto con conseguenti ondulazioni o “fuori squadra” che si manifestano in modo particolare quando l’irraggiamento solare lambisce tangenzialmente le superfici.

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Casistiche di doglianze di natura estetica legate alla non planarità del sistema

• Difetti di natura estetica: parziale distacco di porzioni di finitura, presenza di fessurazioni, rigonfiamenti, viraggio della tinta delle porzioni più esposte ad irraggiamento solare, comparsa di macchie e striature, segni che evidenziano la geometria dei pannelli sottostanti. I difetti di natura estetica possono avere diverse origini, possono derivare da non corrette modalità di posa, da scelte errate dei componenti, da una progettazione non sufficientemente accorta e dettagliata o per finire, da una mancanza di controllo durante l’esecuzione delle opere.

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Casistiche di doglianze di natura estetica legate a problemi della finitura esterna

Difetti legati alla progettazione e mancanza di adeguato controllodistacchi parziali di pannelli isolanti causati dalla mancata valutazione della forza di estrazione del vento o da errata scelta dei sistemi di fissaggio, ponti termici dovuti ad accostamenti errati dei pannelli, errate valutazioni dell’isolamento che portano a disattendere la classe energetica indicata nella documentazione consegnata alla Pubblica amministrazione. 

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Casistiche di doglianze di natura progettuale ed esecutiva

Qualora un immobile si trovasse in una delle casistiche sopra presentate e brevemente descritte e la proprietà volesse giustamente partire con un’azione legale a propria tutela, risulta di capitale importanza chiarire che il Codice civile prevede una distinzione delle tipologie di difetti di un immobile in tre specifici articoli e, in base a questa distinzione, chiarisce le tempistiche necessarie affinchè l’azione risulti tempestiva e non oltre i tempi di decorrenza. 

Difetti di un immobile: cosa dice il Codice Civile

Con l’obiettivo di fornire informazioni chiare, va inoltre approfondito che a tal proposito è necessario chiarire come le deroghe sopra citate, specialmente in materia di distanze tra gli edifici, non possono derogare le norme del Codice civile.

Articolo 1669 c.c.: «Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».

Articolo 1667 c.c.: «L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna».

Articolo 1495 c.c.: «Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna».

Quando un difetto può essere ritenuto grave

In situazioni di vizi, difetti o difformità del sistema di isolamento a cappotto, risulta piuttosto complicato capire se il difetto possa essere ritenuto grave e quindi risulta possibile riferirsi all’articolo 1669 c.c. o possa altresì ricadere nei vizi e difformità a cui fa riferimento l’articolo 1667 c.c.

Per chiarire tale importante aspetto, che determina l’andamento del contenzioso, risulta interessante prendere visione di quanto la Corte di Cassazione ha riportato nella sentenza 22093 del 4 aprile 2019, in cui chiarisce che «un vizio è grave non soltanto se mette a rischio la stabilità dell’edificio, ma anche se provoca effetti che ne compromettono l’utilità».

Secondo l’orientamento giurisprudenziale, la gravità di un difetto è correlata alle conseguenze che può causare, a prescindere dalla sua «consistenza obiettiva».

Come spiegato nella sentenza, le carenze costruttive che pregiudicano in modo grave il normale godimento dell’immobile, la sua funzionalità e l’abitabilità devono sempre essere considerate gravi, anche se incidono su elementi secondari e accessori della costruzione e anche se possono essere risolte con semplici lavori di manutenzione ordinaria.

Nel caso esaminato dalla sentenza della Cassazione, l’utilizzo di materiali non idonei e la realizzazione non a regola d’arte della tamponatura delle pareti esterne dell’edificio avevano causato la riduzione della resistenza termica, incidendo negativamente sull’utilità e l’abitabilità degli appartamenti.

Dato che i giudici hanno considerato grave questo difetto, hanno confermato la condanna del costruttore al pagamento del risarcimento. 

Errori più frequenti nell’esecuzione del sistema di isolamento a cappotto

Tra gli errori più frequenti da cui scaturiscono i difetti più diffusi del sistema di isolamento a cappotto, possiamo trovare:

• La sostituzione di un elemento di un sistema certificato, per motivi economici o di difficile reperibilità, se non preventivamente valutata con attenzione, può compromettere in parte o totalmente, la qualità e la capacità prestazionale dell’intero sistema. L’inadeguato stoccaggio in cantiere degli elementi e l’utilizzo di materiali danneggiati, potrebbero comportare difformità e difetti anche gravi.

• La posa in condizioni climatiche inadeguate, in condizioni di gelo od in presenza di forte irraggiamento solare, potrebbero essere causa di mancata presa degli elementi cementizi e futuri potenziali distacchi (la posa del sistema a cappotto dovrebbe sempre avvenire con temperature comprese tra 5 e 30 gradi).

L’applicazione su supporti non idonei, poco coesi, umidi, trattati con rivestimenti specifici o sconnessi, può portare a potenziali distacchi degli elementi isolanti, di porzioni di finitura e difetti estetici.

L’errato sistema di incollaggio, spesso effettuato per punti e preferito dagli operatori per evidenti motivi di risparmio di tempo e collante, non garantisce la corretta capacità di tenuta, il sistema di incollaggio corretto è con distribuzione del collante a cordolo perimetrale e punti o in alternativa a tutta superficie con spatola dentata.

L’errato posizionamento dei pannelli, con fughe di accostamento ben visibili tra i pannelli stessi, oltre a comportare una lunga serie di piccoli ponti termici, può essere causa di macchie visibili ad occhio nudo, derivanti dalla diversa resistenza termica. Fughe inferiori a 5 millimetri devono essere riempite con schiuma idonea, se di dimensioni superiori, con materiale isolante dello stesso tipo di quello dei pannelli. Un errore comune è di riempire le fughe con malta collante o di non riempirle affatto lasciando una lama d’aria.

cappotto

La mancata regolarizzazione della superficie dei pannelli, può comportare difetti estetici e fenomeni fessurativi causati dal diverso spessore della malta collante, buona pratica sarebbe invece di livellare i piccoli «scalini» che si possono formare durante l’applicazione dei pannelli, tramite carteggiatura.

L’errato processo di tassellatura, per tipologia di elemento, errata valutazione del supporto, numero di fissaggi, esecuzione dei fori e inserimento dei tasselli può compromettere la tenuta meccanica del sistema e originare distacchi degli elementi costituenti.

L’errata posa della rete di armatura, che spesso viene appoggiata e non annegata nello strato di rasatura, può portare a fessurazioni, cattiva adesione e difetti estetici.

L’errata scelta della granulometria dello strato di finitura o un’inadeguata asciugatura, possono concorrere alla fessurazione.

Una volta stabilito che l’esecuzione di un sistema di isolamento a cappotto ricade nei gravi difetti di una costruzione e dopo aver proceduto a una perizia dei difetti e dei loro effetti in ragione della fruibilità e della prestazionalità del sistema, si aprono una serie di scenari che in base ai contenziosi già passati in giudicato vanno dalla richiesta di rifacimento parziale o totale dell’opera o in alternativa a interventi di ulteriore rasatura armata, entrambi a spese della società che ha effettuato l’intervento, fino alla possibilità di rendere nullo l’atto di compravendita, qualora la classe energetica prevista non sia rispettata, passando attraverso l’opportunità di un risarcimento economico determinato dal minus valore dell’immobile oggetto di vizio grave.

Cappotto: problematiche estetiche e difformità

Altra cosa sono, invece, le problematiche che potremmo definire estetiche ed in altro modo queste dovranno essere considerate in termini di difformità.

Innanzitutto, una problematica squisitamente estetica, come la mancanza di planarità o di verticalità, difficilmente potrà essere considerata un vizio grave, a meno che questa non influisca direttamente sul livello di isolamento del sistema a cappotto e dovrà, quindi, essere valutata con estrema attenzione prima di adire alle vie legali al fine di non ritrovarsi a dover risarcire delle spese legali l’esecutore del sistema a cappotto.

I riferimenti su cui eseguire una valutazione di eventuali difformità estetiche, legate alla verticalità e alla planarità del sistema di isolamento a cappotto, sono riportati all’interno del manuale del Consorzio Cortexa, (che riprende quanto indicato nella norma Din 18202 tabella 3 riga 7) di cui di seguito si riporta l’estratto della tabella.

In definitiva, dato per assodato che il sistema di isolamento a cappotto è con buona probabilità la modalità d’intervento più efficace per l’isolamento termico dell’involucro edilizio e la limitazione delle dispersioni energetiche assieme ai serramenti, al fine di portare a termine tale lavorazione con risultati che confermino le aspettative della committenza, sia sotto il profilo prestazionale che estetico, risulta necessario, come recita il manuale del Consorzio Cortexa, procedere secondo tre principi fondamentali:

1. Applicare sistemi di isolamento a cappotto forniti e certificati Eta in tutti i suoi componenti, secondo le indicazioni Etag 004 o Ead 040083-00-0404, oltre marcatura Ce del sistema. 

Su questo punto è bene porre la massima attenzione in quanto accade che sul mercato, spesso per motivi economici o di difficoltà nel reperire i materiali, vengano proposti e applicati sistemi composti da elementi singoli dotati di marcatura Ce, facendo intendere al committente che la situazione sia in buona sostanza uguale. In realtà non è così: un insieme di marcature Ce dei singoli componenti, non comporta un sistema marcato Ce nella sua interezza e non ha di conseguenza la medesima validità del sistema.

Di seguito si riportano le certificazioni Eta e le normative En di potenziale interesse. 

Etag 004 Linee guida tecniche europee per Sistemi Isolanti a Cappotto per esterni con intonaco. Etag 014 Linee guida tecniche europee per tasselli in materiale plastico per Sistemi Isolanti a Cappotto. 

En 13162 Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica.

En 13163 Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso (Eps) ottenuti in fabbrica.

En 13499 Isolanti termici per edilizia – Sistemi Compositi di Isolamento Termico per l’Esterno (Etics) a base di polistirene espanso.

En 13500 Isolanti termici per edilizia – Sistemi Compositi di Isolamento Termico per l’Esterno (Etics) a base di lana minerale.

2. Affidare la progettazione a professionisti esperti di sistemi a cappotto, che conoscano e applichino tutte le informazioni necessarie e forniscano possibilmente dettagli esecutivi chiari anche sulle metodologie di posa, dedicando la massima cura ai punti cardine del sistema, quali i sistemi di fissaggio e l’esecuzione della finitura.

3. Affidare la posa ad applicatori specializzati di comprovata esperienza, possibilmente squadre che abbiano sostenuto l’esame per la certificazione delle loro competenze.

Corretta progettazione e posa del sistema a cappotto

Degli utili riferimenti per la corretta progettazione e posa del sistema a cappotto, sono disponibili dal giugno 2018, mese in cui sono state emanate due norme tecniche redatte da Uni, la Uni /Tr 11715:2018 e la Uni 11716:2018.

La Uni /Tr 11715:2018 è un Rapporto Tecnico che mette a disposizione di progettisti e applicatori riferimenti progettuali con esempi, dettagli tecnici, schemi e tabelle per eseguire una progettazione dettagliata e a regola d’arte del cappotto termico.

Inoltre, da segnalare, l’inserimento all’interno della norma di alcuni contenuti tratti dalla bozza della futura norma europea relativa alla certificazione del sistema a cappotto: si tratta dei criteri di scelta dei materiali isolanti idonei per il sistema a cappotto, con schede relative a otto differenti materiali isolanti.

L’osservanza delle prescrizioni tecniche progettuali e applicative di tale norma è funzionale alla massimizzazione della qualità dei risultati nell’esecuzione di un progetto di efficientamento energetico dell’involucro mediante cappotto termico.

cappottoLa Uni 11716:2018 «Attività professionali non regolamentate – Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (Etics) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza», prevede che la figura professionale dell’installatore di cappotto termico sia di due livelli:

installatore base di sistemi di isolamento termico a cappotto
installatore caposquadra di sistemi di isolamento termico a cappotto

Nella norma Uni 11716:2018 sono descritti i requisiti di competenza, conoscenza e abilità che devono essere padroneggiate dal posatore di cappotto termico che ambisca a qualificarsi. La norma elenca anche gli elementi che verranno considerati per la certificazione delle competenze, ossia:

1. analisi del curriculum vitae
2. esame scritto per la valutazione delle conoscenze
3. prova pratica e simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale
4. esame orale

Oltre a questi requisiti e prove, per l’installatore caposquadra di cappotto termico verranno effettuate anche «simulazioni di situazioni reali operative» ed eventualmente l’analisi e la valutazione di lavori effettuati.

Per essere installatore caposquadra è necessario essere installatore base, ossia detenerne tutte le abilità, conoscenze e competenze certificate. Gli installatori di cappotto termico, secondo la norma Uni 11716:2018, hanno l’obbligo di:

controllare la conformità al Sistema dei prodotti forniti sul cantiere

controllare il marchio sui componenti del Sistema (apposizione a cura del produttore) che può essere presente sul prodotto, sul suo imballaggio, sul rivestimento del pallet o sui documenti di accompagnamento

applicare i componenti del Sistema, se non diversamente specificato dal produttore, secondo lo stato attuale della tecnica

controllare la marcatura Ce dei singoli componenti ed eventualmente la marcatura Ce cappotto termico ossia la disponibilità dell’Eta.

Gli installatori caposquadra di cappotto termico secondo la norma Uni 11716:2018 devono sapere espletare i seguenti compiti:

• tutti i compiti dell’installatore di base

• analisi del progetto in relazione all’installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto

• definizione delle modalità applicative

• pianificazione delle lavorazioni in merito alle condizioni climatiche e ambientali

• verifica della preparazione del supporto come da specifiche di progetto

• verifica del sistema di isolamento termico a cappotto

Tali normative, oltre a essere importanti per l’ottenimento di un sistema a cappotto a regola d’arte, determinano chiaramente i ruoli e le responsabilità dei vari attori del processo edile.

Tale condizione, se valutata da un punto di vista giuridico, comporta che ogni figura professionale coinvolta debba procedere con la massima attenzione e in sinergia con le altre figure.

In estrema sintesi, per un risultato in linea con le aspettative della clientela sarà necessario procedere coordinando il processo e non lasciando nulla al caso. Al contrario, le mancanze di un singolo operatore potranno essere facilmente individuate e, di conseguenza, le responsabilità che ne derivano. 

In tale contesto e con uno scenario che via via si delinea in modo chiaro sotto il profilo del cosa fare e come fare per arrivare a ottenere un risultato a regola d’arte, stride leggere quanto pubblicato e riportato dalle ultime indagini a livello nazionale, da cui risulta che solo nel secondo semestre 2021 le imprese edili sono cresciute del 50% al ritmo di 64 nuove imprese al giorno (11.563 imprese in più rispetto al 2020 con codici Ateco 41 e 43, costruzione di edifici residenziali ed impiantistica elettrica ed idraulica) e una fetta di queste sono riferite a riconversioni di società impegnate in altri ambiti merceologici.

La speranza è che queste nuove realtà operino nel rispetto del principio del buon costruire, ma la sensazione che si percepisce, facendo visita a qualche cantiere figlio della corsa al superbonus è in qualche caso, decisamente poco confortante e apre scenari piuttosto torvi sul futuro di molti cappotti….

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