Rischio sismico e sopraelevazione, la parola dell’avvocato

Ludovico-Lucchi
Ludovico Lucchi

Con la sentenza n.32281 del 21 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che l’assenza di pericoli imminenti di collasso non basta, da sola, per legittimare la sopraelevazione della casa, perché il divieto per inidoneità statica è assoluto e il rispetto della normativa antisismica e al rischio sismico deve sussistere ex ante al momento della sopraelevazione.

Non può derivare da interventi futuri e incerti di consolidamento, affidati alla buona volontà del sopraelevante. Quanto al divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche,  la norma a cui fare riferimento è l’articolo 1127 del Codice civile in materia di condominio negli edifici che, al secondo comma, dispone che «la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono».

Sul tema, la Cassazione ha più volte affermato che il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio va interpretato «non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell’edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica».

Pertanto, quando le leggi antisismiche prescrivono particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’articolo 1127, comma 2 del Codice civile e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione, che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica.

Non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante deve essere idonea per fronteggiare il rischio sismico (Cassazione civile 29 gennaio 2020, n. 2000).

di Ludovico Lucchi

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