«Il cambio di rotta sulla Legge Delega degli Appalti, che fino a pochi giorni fa prevedeva l’emanazione di un unico decreto di modifica dell’attuale Codice degli Appalti, oggi sostituito, tramite un emendamento, dalla previsione di due diversi provvedimenti da adottarsi in due momenti diversi, ci lascia perplessi». È il commento di Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie. «La modifica procedurale non deve rappresentare un ostacolo alla riscrittura dell’intera disciplina del sistema degli appalti, riforma di cui il nostro sistema necessita ormai da molti anni. In particolare, recepire in un primo momento soltanto le direttive, senza operare una riforma completa ed organica del Codice, potrebbe comportare il fatto di non intervenire in tempi brevi e in maniera puntuale su istituti rilevanti quali il sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici». Secondo l’esponente di Anie, «le numerose modifiche intervenute di recente su quest’ultimo tema hanno messo in risalto la necessità di una revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici che tenga conto del ruolo sempre crescente dell’innovazione tecnologica nelle costruzioni», prosegue Portaluri. «Le tecnologie oggi, in particolare quelle elettrotecniche ed elettroniche, costituiscono il driver di crescita principale nei processi di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico. Oggi l’edificio non può più essere visto come solo e semplice involucro, perché l’evoluzione ci porta verso un sistema in cui i diversi impianti tecnologici evolvono e si integrano tra loro e con lo spazio in cui sono inseriti. Senza un’adeguata infrastruttura tecnologica non è possibile né progettare né realizzare gli edifici e le città del futuro».
«Ripensare gli appalti in chiave moderna significa quindi creare una domanda pubblica qualificata, innovativa e sostenibile. Ciò può avvenire solo riconoscendo il valore delle lavorazioni specialistiche, in particolare nell’ambito della revisione del sistema di qualificazione (Soa)», conclude Portaluri. «Se, come pare, si vuole percorrere la strada del Decreto di recepimento delle Direttive per rispettare i tempi imposti dalla Commissione, sarebbe auspicabile prevedere due provvedimenti distinti, uno per i settori ordinari e uno per i settori speciali, da recepire in modo autonomo e autosufficiente, evitando la tecnica del rinvio. L’attuale parte III del Codice degli appalti infatti, attraverso la tecnica del rinvio alle norme contenute nella parte II sui settori ordinari, richiama l’applicazione di norme che difficilmente si adattano alle attività specialistiche dei settori speciali, con assimilazioni che, lungi dall’agevolare gli operatori, hanno finito per gravare sulle imprese con formalismi e vincoli ulteriori rispetto a quanto disposto dal diritto comunitario, incidendo negativamente sulla competitività delle imprese stesse nell’ambito del mercato europeo».