Finco, federazione di aziende che operano nel settore dell’edilizia, chiede due modifiche alle modifiche (non è un gioco di parole) del Codice degli appalti. Il ministero alle infrastrutture, in effetti, ha chiesto agli operatori, imprese e sindacati, un giudizio sull’aggiornamento della legge che compie ora un anno. Finco ne suggerisce alcune, eccole.
Art. 53, comma 1, lettera c) numero 2)
Aggiungere alla fine dell’espressione “qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84” la frase “ e per la successiva esecuzione dei lavori e delle opere”
La motivazione di Finco.
L’art 53, comma 1, lettera c), numero 2) dell’A.C. 397 interviene sull’art. 89, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici relativo alle lavorazioni c.d. superspecialistiche ed in esso viene specificato che i requisiti che devono essere posseduti per queste lavorazioni devono essere dimostrati per la fase di qualificazione e non anche per quella di esecuzione che è certamente critica quanto, se non più, della fase di qualifica tanto è vero che, da sempre, i requisiti per essere qualificati quali superspecialisti sono stati chiesti per eseguire un lavoro prima ancora che per ottenere una attestazione Soa (art. 13, c. 7 della L 109/94; art. 37, c. 11 del DLgs 163/06; art. 89, c. 11 dell’attuale Codice).
E’ fondamentale, quindi, chiarire che i particolari requisiti che vengono richiesti alle attività c.d. “superspecialistiche” non sono funzionali alla sola qualificazione ma anche alla successiva esecuzione delle attività appaltate dal momento che il nuovo Codice non riprende letteralmente l’art. 40 del D Lgs 163/06 che prevedeva esplicitamente che “I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ……”.
Si potrebbe, infatti, correre il rischio, non remoto, che i requisiti di specializzazione delle c.d. SIOS vengano richiesti per la sola fase di qualificazione e non anche per quella di esecuzione con ciò stesso vanificando la ragione stessa del loro esistere: la presenza di “notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”.
La seconda modifica riguarda, invece, l’Articolo 66, comma 1, lettera b) numero 2)
Al terzo periodo l’espressione “dei lavori per la categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto” è sostituito dal seguente “ complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”
Il motivo
L’art. Art. 66, comma 1, lettera b) numero 2) interviene sull’art 105, comma 2 terzo periodo del Codice dei Contratti, proponendo di limitare il subappalto al solo 30% della categoria prevalente lasciando, in sostanza, libero il subappalto delle categorie scorporabili non superspecialistiche (ed i pericoli legati al “subappalto libero” non hanno bisogno di ulteriori commenti)
E’ assolutamente necessario, invece, mantenere l’attuale formulazione del terzo periodo del comma 2 dell’art 105, confermando il riferimento all’intero appalto quale base sulla quale calcolare la percentuale massima di subappalto per lavori, servizi e forniture.
Il subappalto se non “limitato” nella sua applicazione continuerà a rappresentare uno degli anelli più deboli della catena degli appalti, legato com’è, non necessariamente ma assai frequentemente, ad incompetenza, approssimazione, lavoro irregolare oltre a costituire veicolo privilegiato per infiltrazioni malavitose. La vigente previsione della limitazione del 30% del subappalto all’interno dell’ammontare dell’appalto rappresenta appena un accettabile “compromesso” tra la libertà di organizzazione dei fattori della produzione, rivendicata dalle imprese appaltatrici, e la necessità della stazione appaltante di avere consapevolezza degli operatori economici realmente presenti in cantiere e delle loro capacità operative.
Del resto, quello del subappalto è istituto che, a fronte della grande varietà di soluzioni tecnico-organizzative oggi possibili (dal raggruppamento temporaneo orizzontale e verticale, alle reti di impresa, ai consorzi delle più svariate tipologie, all’avvalimento) dovrebbe, al pari del citato avvalimento, essere superato perché rappresenta una modalità di esecuzione dell’appalto “insana” e non sempre tecnicamente valida.
I riferimenti ad un quadro europeo di piena libertà nel subappalto (tre
sentenze negli ultimi 20 anni di cui una sola significativa) sono delle forzature che non tengono conto del “rischio Paese” (che ha dovuto sostituire una AVCP con una ANAC) e sono, in ogni caso, pronunce che ritengono sempre ammissibile la limitazione del subappalto quando la Stazione Appaltante non ha potuto controllare a monte i subappaltatori (cioè sempre).
Sempre all’articolo. 66, comma 1, lettera g) Finco chiede di sopprimere tutta la lettera.
Motivo
L’art. Art. 66, comma 1, lettera g) apporta modifiche all’art 105, comma 22 del Codice dei Contratti proponendo di reintrodurre la possibilità per le imprese appaltatrici di qualificarsi attraverso i lavori subappaltati .
Dopo che l’art. 85 del DPR 207/10 è stato cassato nel nuovo Codice, si prova a reintrodurre questo deprecabile modo di ottenere qualificazioni senza aver realmente svolto un lavoro, cosa resa ancor più grave dall’allargamento delle maglie del “subappalto libero” di cui all’art. 105, comma 2 terzo periodo.
Tutto il nuovo impianto del Codice degli Appalti si basa sulla qualificazione e reale capacità degli esecutori come previsto dalla Direttiva 2014/24/UE, tra l’altro, all’art. 58 paragrafo 4 <<…. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza..….>>) e ripreso dall’art. 83, comma 8 del Codice Appalti <<Le stazioni appaltanti ….effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali …..nonché delle attività effettivamente eseguite>>.
Data la gravità della previsione di modifica all’art. 105, comma 22 del Codice appalti la modica proposta andrebbe completamente eliminata.
L’ultima proposta riguarda invece L’articolo 97, comma 1, lettera a)
E’ soppressa la frase “a meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria”
L’art. 97, comma 1, lettera a) incide sull’art 177, comma 1 del Codice dei Contratti introducendo la possibilità di mantenere in house le manutenzioni ordinarie (che rappresentano pressocché il 100% dell’attività dei concessioni autostradali negli ultimi anni) ed i lavori eseguiti direttamente dai concessionari; un chiaro modo di aggirare i limiti imposti, giustamente, dal Codice alle attività senza gara.
La previsione andrebbe, quindi, cassata.
Non si tratta di voler limitare l’attività dei concessionari, quanto piuttosto, a fronte della spendita di pubblico denaro, di tutelare la concorrenza lasciando al mercato (che pure ha i suoi livelli occupazionali ed ha fatto i suoi investimenti in formazione e tecnologie) la possibilità di dare risposte tecniche ed organizzative adeguate ad attività che non sono proprie del concessionario ma strumentali alla sua attività principale.