Buone notizie per l’edilizia italiana: il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato per l’anno 2017 la riduzione contributiva in favore delle imprese edili. Si tratta di uno sgravio pari all’11,5% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana. Non spetta, dunque, ai lavoratori a tempo parziale. Inoltre, hanno diritto all’agevolazione i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
I datori di lavoro delle imprese di costruzione idonei potranno fare richiesta per l’applicazione del beneficio previdenziale e assistenziale fino al 15 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017. La circolare Inps diramata il 1 settembre riepiloga la normativa che regola la materia e fornisce le indicazioni operative agli imprenditori edili così da poter usufruire dell’alleggerimento fiscale. Inoltre, è stato fornito anche il modulo facsimile per presentare la domanda “Rid-Edil” disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito Inps, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione.
Qui il testo del decreto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.