Fotovoltaico e immobili, novità dal fisco

Stop alla confusione sul fotovoltaico. La circolare n. 36/E del 19 dicembre scorso dell’Agenzia scioglie i dubbi sul regime fiscale degli impianti installati. Il problema era, infatti, stabilire la corretta qualifica mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici. Ecco le conclusioni: si considerano beni immobili quando gli impianti costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica che può essere autonomamente censita nella categoria catastale D/1 «opifici» oppure D/10 «fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole», nel caso in cui abbiano i requisiti di ruralità. Allo stesso modo, l’Agenzia considera immobili gli impianti installati su tetti o pareti di un immobile. In questo caso, quindi, c’è l’obbligo di dichiarare una variazione catastale. Ma questa dichiarazione è necessaria solo quando l’impianto incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) oltre il 15%. Al contrario, gli impianti sono considerati beni mobili quando non è necessario dichiararli al Catasto né autonomamente né come variazione dell’unità immobiliare di cui fanno parte perché rispettano specifici requisiti in termini di potenza e dimensioni.

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