Eliminare le barriere architettoniche è compito di tutti, anche dei distributori edili

Da oltre trent’anni è in vigore la legge (9 gennaio 1989, n.13) sulle disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, che segna un fondamentale passaggio per estendere la possibilità di accesso agli edifici per le persone con disabilità. 

In questo va colto quello che la rende, nella prospettiva di una progettazione sempre più orientata all’universal design, al design for all, e all’inclusive design, ancora un punto di  forte interesse per la volontà e l’impegno di estendere il diritto alla fruizione a un numero ampio di utilizzatori degli edifici, nonché alla definizione di prescrizioni tecniche di tipo prestazionale.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è stato spronare i privati cittadini a eliminare le barriere architettoniche, tramite l’accesso a un contributo economico specifico, indirizzato a quei manufatti in cui si svolgono le quotidiane attività della vita: le loro case.

Ottenuto l’incremento e la realizzazione della piena funzionalità del patrimonio edilizio privato, la strada per produrre effetti negli edifici pubblici e più in generale nei beni pubblici, è stata relativamente semplice.

A cinque mesi di distanza dall’entrata in vigore della legge, è stato prodotto il Regolamento di attuazione, con le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, decreto ministeriale ancora vigente.

Quello delle barriere architettoniche, resta un tema tutt’altro che superato, anzi è proprio la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, a segnare un ulteriore cambio di passo, poiché riconosce l’importanza dell’accessibilità alle strutture fisiche, e non solo, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Agire per superare o eliminare le barriere architettoniche è dunque compito di tutti, anche del distributore di materiali per l’edilizia.

Ai contribuenti che effettueranno interventi funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche, la normativa propone diverse tipologie di agevolazioni fiscali. La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e). La detrazione del 75%, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio 2023. Infine, la detrazione del superbonus, prevista per gli interventi trainati, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi trainanti.

Sono riconosciute come spese previste nell’agevolazione legata alla ristrutturazione edilizia gli ascensori e montacarichi, gli elevatori esterni all’abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. Mentre non sono riconosciute come spese l’acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Alla luce di quanto espresso nella normativa, l’agevolazione non può essere richiesta sia per gli interventi su immobili in fase di costruzione che per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Sono inclusi, invece, gli interventi che prevedono il mantenimento della stessa volumetria dell’edificio preesistente, anche se inquadrabili come ristrutturazione edilizia.

di Roberto Bolici – Professore associato in Tecnologia dell’Architettura, Politecnico di Milano (da YouTrade n. 137)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il commento
Inserisci il tuo nome qui