È in arrivo una nuova agevolazione fiscale se la prima casa diventa inagibile a causa di un terremoto: infatti, il proprietario di un’immobile dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire del bonus prima casa per l’acquisto di una nuova abitazione. È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 107/E, con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto all’interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016.
In particolare, la risoluzione risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle facilitazioni per la prima casa, aveva acquistato una abitazione dichiarata successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa dello sciame sismico tra l’agosto e l’ottobre 2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all’Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio. L’Agenzia precisa che l’agevolazione prima casa per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente.
La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione. Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile: al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di “prima casa” per godere della facilitazione.