Dal primo gennaio sono attive le misure contro il ritardo nei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni: da ora, per i contratti stipulati dal primo gennaio, le amministrazioni dovranno pagare fornitori e prestatori di servizi entro 30 giorni. Poche le proroghe previste, fino a un massimo di 60 giorni. Per tutti gli altri ritardi verrà applicata una mora dell’8% sull’importo.
Dopo le iniziali proteste delle associazioni di settore tra cui Ance, Confindustria e Cnappc, che lamentavano la mancanza di un riferimento esplicito al settore edile e alla progettazione ed esecuzione di opere, edifici pubblici e ai lavori di ingegneria civile, le incertezze sull’applicazione del decreto sono state fugate. Le nuove direttive del Decreto legislativo 192/2012 saranno applicate a tutti i settori e i soggetti del Codice Appalti, compreso quello delle costruzioni.
Il decreto recepisce la direttiva europea 2011/7/Ce, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commercial, in anticipo rispetto alla scadenza definita per metà marzo. Ma molte cose sarebbero ancora da rivedere. Innanzitutto la possibilità di proroga: mentre la direttiva europea ammette uno slittamento dei pagamenti solo in casi particolari (asl, ospedali e imprese pubbliche), la direttiva italiana prevede per tutte le Pa la possibilità di raddoppiare i 30 giorni previsti per legge. Inoltre la definizione dei termini di pagamento non è computata in maniera abbastanza precisa, indicando che nel conteggio sono da considerare i giorni di calendario (dunque anche le domeniche).
«È ora di pensare a rilanciare lo sviluppo. E drenare risorse per sostenere l’economia reale è cruciale se vogliamo finalmente pensare alla crescita. Troppe imprese sono fallite aspettando di farsi pagare una fattura. È ora che questo malcostume finisca», ha dichiarato al Sole 24Ore il vice-presidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, sottolineando anche l’importanza di «trovare un meccanismo che consenta di far emergere il debito pregresso senza incidere sul patto di stabilità».
Tra le altre novità in vigore dal primo gennaio, ci sono le modalità di affidamento degli appalti: i contratti devono infatti essere stipulati con atto pubblico notarile informatico o in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, pena la nullità del contratto.