Appalti, luci e ombre secondo Finco

Luci e ombre, secondo Finco, nella riforma degli appalti. «Il lavoro di approfondimento compiuto dalla Commissione Interministeriale, incaricata del recepimento delle direttive europee appalti, ha portato a importanti e significativi inserimenti nel testo come la previsione del divieto di avvalimento e di subappalto indiscriminato per le lavorazioni cosiddetto Superspecialistiche», spiega il direttore generale di Finco, Angelo Artale. Accenti positivi anche per «il mantenimento del 20% quale ribasso massimo da praticarsi tra appaltatore e subappaltatore, il pagamento diretto di subappaltatori, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavoro, la soglia di 150mila euro al di sopra della quale utilizzare la prequalifica Soa». Significativa e condivisibile, secondo Finco, anche l’impostazione degli articoli relativi ai Beni Culturali.

Ma vi è più di un area problematica. In primo luogo, sottolinea l’associazione delle imprese della filiera edilizia, quella del subappalto. «Invece che ulteriormente liberato da vincoli in relazione alle lavorazioni  specialistiche, dovrebbe essere consentito solo laddove l’aggiudicatario della gara possegga in proprio tutte le qualificazioni richieste per la partecipazione ed esecuzione dell’opera», continua Artale. «E anche l’assenza di una soglia (sia in termini percentuali che assoluti) al di sopra della quale sia obbligatorio indicare nel bando di gara le lavorazioni di cui si compone l’appalto è, sotto questo profilo, una scelta sbagliata. Un altro aspetto da evidenziare è la mancata indicazione di precisi tetti di importo entro i quali  usare esclusivamente il criterio del massimo ribasso (ovviamente temperato dall’esclusione delle offerte anomale) come opportunamente previsto dalla lettera f) della Delega. Vorremmo poi, anche ai fini di una maggiore certezza del mercato, che non ci fossero tentennamenti in merito al sistema unico di qualificazione che si dice essere di norma (articolo 84, comma 1) quello Soa, ma che poi si pensa già di mettere in discussione tra un anno alla fine del medesimo articolo (comma 12)».

Angelo Artale, Direttore Finco
Angelo Artale, Direttore Finco

Inoltre, sempre secondo Finco, manca una chiara indicazione che la qualificazione si acquisisce solo con lavori effettivamente e direttamente eseguiti. Travisano infatti lo spirito e la lettera sia delle Direttive che della Legge Delega quanti continuano ad invocare una assoluta libertà d’impresa (di quale impresa? Una scatola vuota che non assume e che brilla soprattutto nel momento «relazionale») senza, al tempo stesso, chiedere una rigorosa e reale qualificazione degli operatori che, per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali  deve (come dice la lettera r) articolo 1, comma 1 della Legge Delega) non «può» (come recita oggi l’articolo 105, comma 6 del citato schema) essere dimostrata con il possesso di risorse umane e tecniche nonché con l’esperienza necessaria ad eseguire l’appalto. «Lasciano perplessi anche alcune previsioni che, per i connessi costi, non sembrano andare a vantaggio delle PMI come quella sui raggruppamenti temporanei di imprese che, contrariamente a quanto fino ad oggi previsto, possono presentare offerte solo se già formalmente costituiti.

Genera, infine, molte aspettative la complessiva revisione del sistema di qualificazione che, ora affidato alla cosiddetta soft law di Anac, è opportuno raccolga i contributi di tutti i principali attori del settore all’interno di un confronto chiaro e partecipato», conclude Artale. «È importante attribuire la necessaria attenzione alle problematiche sopra riportate in quanto la loro mancata risoluzione potrebbe essere foriera di gravi conseguenze per l’assetto del mercato italiano dei lavori pubblici e non solo…».cantiere07

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