Libera pergola in libero Stato: secondo una sentenza non c’è bisogno di richiedere il permesso edilizio. L’installazione della Pergola, infatti (sentenza del Consiglio di Stato numero 1777 dell’11 aprile 2014) è per sua natura di struttura priva di opere murarie e di pareti chiuse, non rientra fra le attività edili che hanno necessità del permesso a costruire. A parere dei giudici, la pergola ha una serie di caratteristiche e funzioni specifiche: l’essere priva di opere murarie, l’esser priva di pareti chiuse, l’esser costituita da elementi leggeri assemblati fra loro che possano essere rimossi grazie a uno smontaggio e senza una demolizione, il non modificare la sagoma o il prospetto dell’edificio, il non essere ancorata con fondazioni al suolo. Certamente un elenco di componenti che le pergole hanno intrinsecamente nella loro progettazione e nella loro fabbricazione. Una sentenza positiva deve comunque ricordarci che è solo operando con professionalità che si tutelano gli operatori professionali e i propri clienti. Nessuno si può sentire escluso o esentato dall’operare con attenzione alle normative vigenti. Assotende invita gli operatori ad affrontare la relazione con il cliente con professionalità e competenza. La verifica della necessità o meno di permessi (condominiali o amministrativi locali), la presenza di vincoli (ambientali o paesaggistici), e le verifiche di eventuali diritti di terzi (passaggi, distanze, vista, eccetera) devono sempre accompagnare le attività degli operatori di settore.