La nuova Epbd IV rappresenta un ulteriore passo che l’Europa intende compiere nella lotta ai cambiamenti climatici, in considerazione della situazione energetico-ambientale dell’Unione. Durante il 6° Congresso Anit, che si terrà il 21 e 22 novembre 2024, nella prima sessione tecnica in sala 1, si discuterà del futuro dell’efficienza energetica degli edifici con esperti della Commissione europea, del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dell’Enea.
Questo documento approfondisce gli obiettivi e le scadenze della direttiva Europea Case Green, seguendo un primo articolo che ne presentava i punti salienti e i risvolti sociali.
Premessa
Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale dell’Onu ha pubblicato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, comprendente 17 obiettivi, tra cui il Goal 7 Energia pulita e accessibile. Questo obiettivo include due target fondamentali per gli edifici: aumentare notevolmente la quota di energia da fonti rinnovabili e raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica. Questi due punti diventano prioritari per le strategie internazionali e europee. Nella Renovation wave strategy dell’Unione europea di ottobre 2020 viene infatti richiesto di:
- raddoppiare il tasso annuo di rinnovamento energetico degli edifici entro il 2030 e promuovere ristrutturazioni profonde di più di 35 milioni di edifici e la creazione di fino a 160 000 posti di lavoro nel settore edile;
- ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell’intera economia dell’Unione di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Tra gli strumenti previsti all’interno del pacchetto legislativo Fit for 55 è parte integrante anche la revisione dell’Epbd.
Revisioni Epbd
Epbd significa Energy Performance of Building Directive. La prima direttiva, la n. 91 del 2005, era focalizzata principalmente sull’aspetto energetico degli edifici. Oggi diventano fondamentali anche altri concetti come la sostenibilità ambientale e il comfort interno.
Le direttive europee sono documenti redatti dal Parlamento europeo che stabiliscono un obiettivo che i Paesi Ue devono conseguire. Spetta poi ai singoli Paesi definire attraverso disposizioni nazionali come conseguirlo.
Schema delle precedenti Epbd
Direttiva 2002/91/Ce-> decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, dm 26 giugno 2009
Direttiva 2010/31/Ue-> legge 3 agosto 2013 n. 90, dm 26 giugno 2015
Direttiva 2018/844/Ue-> decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48
Epbd IV- direttiva 2024/1274/Ue
L’art. 1 comma 1 prevede come obiettivo principale che venga raggiunto un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.
Laddove con “edificio a emissioni zero” si intende (art. 2 comma 2) un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, con un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso, che produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra conformemente all’articolo 11.
Scadenze e obblighi
Per raggiungere il traguardo 2050 sarà necessario un programma che dovrebbe prevedere oltre che obblighi anche tutele sociali e garanzie finanziarie per tutelare i più deboli. Ogni Stato membro prepara una proposta di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, che contiene una tabella di marcia (con traguardi intermedi), una rassegna delle politiche previste e una stima degli investimenti necessari e la trasmette alla Commissione europea entro il 31/12/2025.
La Commissione valuta la proposta con dei commenti. Il Piano nazionale definitivo che tiene conto dei commenti viene inviato entro il 31/12/2026 e viene successivamente rielaborato ogni 5 anni.
I nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni:
- dal 1° gennaio 2028 edifici pubblici;
- dal 1° gennaio 2030 tutti gli edifici;
- fino a quel momento, i nuovi edifici devono essere a energia quasi zero.
Gli edifici esistenti dovranno essere a zero emissioni entro il 2050. Tale indicazione si vedrà come sarà recepita dal governo italiano tenendo conto delle deroghe e impossibilità tecniche eventuali.
Per raggiungere questo obiettivo si chiede ai Paesi dell’Ue di prevedere che il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell’intero parco immobiliare residenziale:
- diminuisca di almeno il 16 % rispetto al 2020 entro il 2030;
- diminuisca di almeno il 20-22 % rispetto al 2020 entro il 2035;
- entro il 2040, e successivamente ogni cinque anni, sia equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale derivato da un progressivo calo del consumo medio di energia primaria dal 2030 al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero.
Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 55 % del calo del consumo medio di energia primaria di cui al terzo comma sia conseguito mediante la ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori.
Da un’analisi degli attestati energetici registrati sul Siape nel 2020-2021-2022-2023 si evince come la situazione degli edifici sia molto scarsa, nel 2021 più del 50% degli edifici residenziali risulta sotto la classe D. Si segnala che tale analisi però è assolutamente parziale ma i dati Enea possono aiutarci a capire quanto è stato fatto a livello di riduzioni di fabbisogno negli ultimi anni.
Prendendo come riferimento EPgl,nren medio pesato (kWh/m2), calcolato sulla base degli Ape emessi fino al 31/12/2019 e quello calcolato sulla base degli Ape emessi fino al 31/12/2023 si riscontra una riduzione del 6,22 % con il seguente andamento riportato nel grafico con proiezioni al 2035.
Si evince che se la riqualificazione degli immobili avesse lo stesso trend che ha avuto negli anni del superbonus (2020-2023) si potrebbero raggiungere i risultati richiesti con -16% al 2030 e -22% al 2035. Ma con il blocco quasi totale degli incentivi riteniamo che sia praticamente impossibile.
Come si potranno raggiungere le indicazioni dell’Epbd IV?
Per il parco edilizio non residenziale dovrà essere ristrutturato:
- il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030;
- il 26% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2033.
Gli Stati membri possono stabilire e pubblicare criteri per esentare singoli edifici non residenziali dai requisiti di cui al presente paragrafo, alla luce del previsto uso futuro di tali edifici, alla luce di grave difficoltà o in caso di valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici.
Qualora la ristrutturazione globale necessaria per conseguire le soglie di prestazione energetica di cui al presente paragrafo, sia oggetto di una valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici per un determinato edificio non residenziale, gli Stati membri esigono che, per tale edificio non residenziale, siano attuate almeno le singole misure di ristrutturazione con una valutazione favorevole dei costi e dei benefici.
La situazione degli immobili non residenziali però, è attualmente poco nota: meno del 13% è presente nel Siape e quindi sarà assolutamente necessario uno studio approfondito per poter garantire il percorso richiesto.
Prossimi step
La nuova Epbd IV deve essere recepita dagli stati dell’Unione entro il 29 maggio 2026. Per quella data ci saranno diversi ambiti su cui lavorare. Tra questi, due in particolare: la nuova classificazione energetica e l’indicatore limite sul Gwp globale per l’intero ciclo di vita dell’edificio.
Infatti, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, l’attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all’allegato V della stessa direttiva che prevede:
- la classe di prestazione energetica dell’edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G.
- la lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero.
- la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala.
- Gli Stati membri provvedono, affinché sia calcolato il Gwp nel corso del ciclo di vita dell’edificio e reso noto nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio:
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- a) a decorrere dal 1º gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1 000 m2;
- b) a decorrere dal 1º gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.
Entro il 1º gennaio 2027 gli Stati membri pubblicano e notificano alla Commissione una tabella di marcia che specifica l’introduzione di valori limite del Gwp totale cumulativo nel corso del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione e fissano obiettivi per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2030.
- Per il calcolo del Gwp nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, il Gwp totale nel corso del ciclo di vita è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kgCO2eq/(m2) (di superficie coperta utile), calcolato per un periodo di studio di riferimento di 50 anni.La selezione dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli, sono effettuati conformemente alla norma En15978 (En 15978:2011 Sostenibilità delle costruzioni Valutazione della prestazione ambientale degli edifici Metodo di calcolo) e tenendo conto di eventuali norme successive relative alla sostenibilità delle costruzioni e al metodo di calcolo per la valutazione della prestazione ambientale degli edifici.
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Conclusioni e Pniec
È difficile prevedere le azioni del Governo per recepire in modo rigoroso la direttiva Epbd IV. A oggi il Pniec presentato a Bruxelles non mostra una chiara volontà di promuovere la riqualificazione degli edifici o di sostenere nuovi edifici efficienti. Le linee di indirizzo parlano di necessaria revisione totale delle detrazioni che affronti con un approccio integrato ed efficiente le opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti.
La riforma dovrà avere una durata almeno decennale per rispondere agli sfidanti obiettivi previsti per il settore residenziale e in particolare, essa dovrà:
- essere indirizzata prevalentemente alle unità immobiliari soggette all’obbligo della direttiva 1275/2024 cosiddetta Case green (prime case, unità immobiliari con classe energetica bassa, situazioni di povertà energetica,…);
- garantire benefici distribuiti in un massimo di 10 anni;
- ammettere interventi sia singoli, sia di riqualificazione energetica profonda (combinazione di più interventi);
- garantire i benefici ridotti per gli interventi singoli e, per gli interventi di riqualificazione energetica profonda, benefici crescenti in funzione della performance energetica raggiunta, tenendo anche conto delle performance sismiche per le aree ad alto rischio. Gli interventi energetici saranno “trainanti” rispetto a tutti gli altri interventi;
- garantire costi massimi specifici omnicomprensivi sia per singoli interventi, sia per interventi di riqualificazione energetica profonda, di semplice verifica e univoci per l’intero territorio nazionale;
- essere affiancata da strumenti finanziari di supporto, ad esempio finanziamenti a tasso agevolato, anche a copertura totale dei costi di investimento, con condizioni di favore per le persone in condizioni di povertà energetica. In tale ambito, sono in previsione anche l’individuazione di sinergie con la riforma del Fondo nazionale efficienza energetica.
A questo punto dobbiamo attendere e capire come questa sfida potrà essere vinta anche in considerazione dell’obiettivo finale al 2050 di edifici a energia zero. Auspichiamo che nell’attuazione di queste revisioni sia primario il concetto che l’energia più green è quella non consumata e che sprecare inutilmente fonti rinnovabili in edifici colabrodo è insostenibile.
di Ing. Valeria Erba | Presidente Anit