Ance in campo con un’istanza all’Amministrazione finanziaria italiana (in linguaggio tecnico si chiama interpello) per una valutazione preventiva a un’operazione economica ancora in fieri. L’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha, infatti, presentato istanza di interpello in merito alla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008. In sostanza, la disposizione prevede che la designazione del coordinatore per la progettazione da parte del committente o del responsabile dei lavori, obbligatoria in caso di presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, «non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a euro 100mila. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori». La Commissione ha chiarito che tale designazione, nei lavori privati, non è obbligatoria se l’opera non necessita di permesso di costruire e l’importo dei lavori è inferiore a 100mila euro. In questo caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori soggetti a permesso di costruire, il committente è sempre tenuto a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera, quando è prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Inoltre, la Commissione sottolinea che nei casi di cui all’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l’esecuzione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione.