I rifiuti generati da operazioni di costruzione e demolizione rappresentano, in termini assoluti, il flusso più rilevante di quelli speciali prodotti a livello europeo e nazionale. Il settore delle costruzioni, attraverso un intenso impiego delle risorse naturali, genera forti impatti sul territorio e un crescente impoverimento della materia prima dovuti, per esempio, all’apertura di cave di inerti naturali.
Per queste ragioni la Commissione europea ha ritenuto prioritario indicare, attraverso la Direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di macerie e migliorando l’efficienza del loro riutilizzo.
Agli Stati membri è stato richiesto di adottare misure intese a promuovere la demolizione selettiva, per consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, attraverso la rimozione selettiva dei materiali e, dunque, garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per le frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), il legno, i metalli, il vetro, la plastica e il gesso.
Con la firma, da parte del ministro della Transizione Ecologica, del nuovo decreto del 15 luglio scorso l’Italia, oltre a fare un passo avanti in questa direzione, ha consentito un’accelerazione verso il passaggio a un’economia di tipo circolare.
Al distributore di materiali per l’edilizia, si prospettano delle opportunità di business relative al processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale.
Nel decreto, si prescrivono le condizioni alle quali gli scarti inerti dell’edilizia, provenienti da demolizione e costruzione, cessano di essere un rifiuto. Un regolamento, che fissa i criteri specifici nel rispetto dei quali macerie dalle attività di costruzione/demolizione e altri scarti inerti di origine minerale, se sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.
In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati, devono provenire da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. Sintetizzando, sono rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, terre e rocce da scavo, scarti di ghiaia e pietrisco, scarti di sabbia e argilla, rifiuti prodotti da taglio e dalla segagione della pietra, ecc.
Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione, e degli altri inerti di origine minerale, finalizzato alla produzione dell’aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali la macinazione, la vagliatura, la selezione granulometrica e la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
Durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
L’aggregato recuperato può essere utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo, per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile. Non solo, per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali. Per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili/ industriali, di recuperi ambientali (riempimenti e colmate), di strati accessori (funzione anticapillare, antigelo e drenante). Infine, anche il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici.
di Roberto Bolici – Professore associato in Tecnologia dell’Architettura, Politecnico di Milano (da YouTrade n. 132)