Con il «sì» della Camera al decreto Destinazione Italia cambia il testo che modifica l’articolo che regola il Codice dei contratti pubblici in materia di appalti. Perché diventi legge, occorre quindi solo il «sì» del Senato. Le nuove disposizioni consentono alla «stazione appaltante» di provvedere, per i contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi. Non solo: sono state introdotte modifiche anche alle condizioni per cui è concessa questa facoltà. Adesso non sono più necessarie «condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto», bensì nei casi di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, sempre accertate dalla stazione appaltante.
Il pagamento diretto ora può avvenire solo dopo aver sentito l’affidatario e riguarda anche le mandanti e le società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori. Non solo: può avvenire anche in pendenza della procedura di concordato preventivo (con continuità aziendale come precisato in corso d’esame): è ampliato il novero dei soggetti a cui la stazione appaltante può pagare le prestazioni eseguite. Il provvedimento, inoltre, precisa che i pagamenti devono seguire le determinazioni del Tribunale competente. La stazione appaltante nei casi di crisi di liquidità e concordato preventivo con continuità aziendale deve anche pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari.