Finco, promossi e bocciati della legge di Bilancio

Promossi e bocciati, secondo Finco, nella nuova legge di Bilancio. L’associazione delle imprese di prodotti, sistemi e servizi per l’edilizia e la manutenzione ha chiarito il giudizio durante l’audizione alla Commissione Lavori Pubblici del Senato. Secondo Finco è positiva la  la proroga del superbonus (ma non condivisibile il controproducente limite per Isee fino a 25 mila euro), bene anche la proroga dei bonus ordinari (caldaie, infissi, schermature) per il triennio. Ma, sempre secondo la Federazione, occorre che nel corso dell’iter della legge di Bilancio sia confermato e chiarito il tema dello sconto in fattura e della cessione del credito per i bonus non collegati a interventi trainanti. Finco giudica invece  assolutamente insufficiente il tenore percentuale ed il massimale del bonus verde. Da chiarire, secondo l’associazione, anche il tema del sisma bonus al 110%.

Grande preoccupazione, invece, è riservata al tema del subappalto libero per tutto ciò che non è lavorazione prevalente, compreso quello relativo alle lavorazioni superspecialistiche. Grave, per Finco, anche che non vi sia più nessun limite al ribasso massimo tra appaltatore e subappaltatore. Queste modifiche sono state introdotte con l’art. 49 del DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021 e sono previste per tutti gli appalti, compresi quelli sotto soglia comunitaria.

La ripresa, in questi termini, sarà possibile solo per poche imprese a discapito delle molte atre più qualificate come quelle specialistiche e superspecialistiche. Non basta. Nel citato Decreto legge 77/01, rileva Finco, si prevedono altri provvedimenti capestro per le imprese subappaltatrici come la responsabilità solidale del subappaltatore (che non ha nessuna possibilità di intervenire sull’attività dell’appaltatore, nemmeno per le parti del lavoro che direttamente lo riguardano né ha rapporti diretti con la stazione appaltante); • spinta (immotivata) ad applicare a tutti i subappaltatori il contratto dell’appaltatore (che, nella stragrande maggioranza dei casi, è quello edile) senza tenere conto delle specificità dell’attività espletata.

Un capitolo delle doglianze è riservato al contratto nazionale di lavoro. La tutela, sottolinea Finco, non può e non deve passare dalla facoltà data alla stazione appaltante di scegliere il contratto che l’impresa deve applicare, quanto piuttosto dall’applicazione di quelli settoriali specifici. Questo provvedimento lede l’autonomia e la libertà dell’impresa per contro non è una tipologia di contratto che garantisce una maggiore tutela e sicurezza sul lavoro, ed il contratto edile non è sinonimo di sicurezza e tutela, piuttosto queste derivano dalla cultura di impresa, dalla sua stabilità, solidità e dalla qualità di tutti i componenti dell’impresa stessa. Allora non si tratta solo, e soprattutto, di agire sul versante contratti: per aumentare realmente la sicurezza in cantiere occorre innalzare la qualificazione delle imprese e delle Stazioni Appaltanti.

Per mantenere elevate le qualità delle imprese in particolare quelle specialistiche e superspecialistiche, sottolinea la Federazione, è indispensabile garantire una qualificazione specifica in termini di personale, attrezzature e lavori effettivamente svolti escludendo in maniera assoluta che le imprese possano qualificarsi con i lavori effettuati dai propri subappaltatori. Inoltre, è condiviso il frequente richiamo alla specificità dei Beni Culturali, ma questi dovrebbero rientrare in una regolazione appalti autonoma, inserita nel Codice dei Beni Culturali e coerente con questo. Le peculiarità della norma in questo settore vengono costantemente disattese, vanificando ogni tentativo di dare valore al settore, in particolare gli attuali articoli 147 e 148.

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