A un anno esatto dalla prima approvazione del Parlamento e a circa sei mesi dalle prime modifiche, arrivano nuovi ritocchi per il superbonus. I cambiamenti sono contenuti nel decreto Semplificazioni su cui, dopo lungo travaglio delle commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera, è pronto a ricevere il via libera definitivo, assieme alla fiducia messa sul tavolo dal governo.
Le modifiche sul superbonus 110% sono procedurali. La prima riguarda il cappotto termico e il cordolo antisismico, che non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle norme sulle distanze minime. La seconda modifica riguarda le violazioni formali, che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle funzioni di controllo. Queste ultime ora non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Altra semplificazione: se l’immobile è stato venduto e sottoposto agli interventi del superbonus 110%, viene allungato da 18 a 30 mesi il termine per fissare la residenza nel nuovo immobile acquistato, e questo senza che si perdano gli incentivi fiscali legati all’acquisto. Ancora: con l’approvazione del decreto sono considerati manutenzione straordinaria ed eseguiti mediante Cila anche gli interventi sulle le parti strutturali degli edifici o i prospetti. Infine, per gli interventi classificati come «edilizia libera» dal testo unico 380/2001 non sarà necessario presentare la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) come previsto per il superbonus, con indicato il numero del titolo edilizio originario dell’immobile. Ora basterà una Cila con la semplice descrizione dell’intervento. Inoltre, «in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata». Non è neppure richiesta la Scia (segnalazione certificata di inizio attività).