Come si vigila sui prodotti da costruzione, a un anno dal DL 106/17

Il Decreto Legislativo 106/17 sui prodotti da costruzione è in vigore da poco più di un anno, e forse è presto per fare un bilancio. Ma in sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche si sono susseguiti già alcuni punti di riflessione.

 

Cos’è il DL 106/17?

In sostanza, il DL 106/17 è un adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo (UE) 305/2011 sui prodotti da costruzioni. Il decreto ammoderna la legislazione nazionale e introduce un sistema rilevante di sanzioni, controlli e vigilanza del mercato, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le condotte sanzionabili citate erano già ritenute reati dalla legislazione precedente, ma sono state riunite in un unico quadro normativo per una maggiore chiarezza, con penali più specifiche. Bisogna sottolineare che l’impiego delle opere e dei prodotti da costruzioni rimane soggetto alle norme tecniche nazionali: “Tutto il regime della marcatura CE permette la circolazione e la commercializzazione dei prodotti, ma il loro impiego è condizionato alle normative nazionali sulle costruzioni” ha dichiarato Emanuele Renzi, dirigente della I Divisione Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, durante il Convegno del Cnr.

 

Emanuele Renzi, dirigente della I Divisione Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

 

Maggior coordinamento sui prodotti da costruzione

“Si auspica che il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione, introdotto nel decreto legislativo, possa lavorare attraverso un’opera consultiva in fase ascendente dei problemi, e non solo quando questi ultimi si verificano”, ha dichiarato Carla Tomasi, presidente della Finco (Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni). Infatti, la struttura di vigilanza (il Comitato) prevede la possibilità di partecipazione da parte delle Associazioni nazionali rappresentative nel settore delle costruzioni e degli Organismi notificati, ma fin’ora Finco, per esempio, non è mai stata invitata.

 

L’intervento di Carla Tomasi, presidente della Finco

 

“Un altro punto fondamentale è che tutti gli attori della filiera, come produttori, imprese, progettisti, direttori dei lavori, distributori e certificatori, vengano sensibilizzati e controllati”, ha poi aggiunto la Dott.ssa Tomasi. “Le penali che prevede il Decreto sono importanti per chi infrange le regole, ma è importante creare anche una cultura e una consapevolezza oltre alla sanzione“. Un’attenzione particolare dovrebbe quindi riguardare il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione (Pcp), come previsto dal DL, per dare orientamento e informazione sia agli operatori esteri che intendono immettere prodotti sul mercato nazionale sia a operatori italiani che talora non sono in grado di applicare correttamente le norme.

L’ultimo importante punto di riflessione è costituito dai costi del controllo a carico di chi richiede la vigilanza. Infatti, il Decreto Legislativo 106/17 prevede esplicitamente che le spese relative all’espletamento di attività di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali/prodotti da costruzione siano a carico dei richiedenti. La federazione si è posta fin dalle prime bozze in maniera piuttosto critica su questa articolazione della norma, perché può scoraggiare il produttore corretto. Bisognerebbe ragionare quindi sulle graduazioni delle tariffe, che dovrebbero ricadere su quei soggetti colpevoli e sanzionati.

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