Tutte le detrazioni fiscali per la riqualificazione
Il governo ha ampliato il credito d’imposta per chi fa lavori in casa, dalla riqualificazione energetica alla semplice ristrutturazione. Un motivo in più per aprire le porte del negozio a potenziali clienti «non professionali». Ecco che cosa prevedono le nuove norme (con parecchie novità) in materia di detrazioni fiscali
Dal 1998, anno in cui è stato introdotto il bonus casa, a oggi, sono stati eseguiti 16 milioni di interventi dal 62% del numero di famiglie italiane. In pratica in sei appartamenti su dieci è stato spostato un muro, cambiati gli infissi, riparato il pavimento. Gli sconti fiscali hanno avuto l’effetto di muovere investimenti per 264 miliardi. Di questi, 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e solo 34,6 miliardi la riqualificazione. Insomma, lo indicano i numeri: i bonus casa sono un affare colossale, che coinvolge in primo luogo le famiglie, i singoli proprietari di casa e, più raramente, un intero condominio. Facile dedurre che la scelta di materiali specifici, come malta o collanti, resti di competenza dei professionisti che eseguono i lavori. Facile anche supporre che finestre, piastrelle e colori delle superfici siano invece terreno di competenza dei proprietari degli immobili.
E sarà ancora così. Il governo ha, fortunatamente, deciso di riproporre i bonus casa nella legge di Bilancio 2018. Non esattamente con lo stesso testo approvato lo scorso anno, ma con qualche modifica. Sono arrivati, poi, i ritocchi in sede di discussione. Tra le novità, la possibilità per condomini di cumulare bonus energetico e sismabonus. Quest’ultimo, però, rimborsato su dieci anni (arano cinque). Anche se è prevista qualche riduzione, come per gli infissi che vedono il bonus scendere da 65% al 50%, in generale il provvedimento sembra più generoso, in grado di continuare la spinta propulsiva degli anni scorsi. Tra le novità più interessanti, per esempio, c’è lo sconto del 36% per chi sistema terrazzi e giardini: un settore che interessa già molte rivendite. Anche la possibilità di cedere il bonus a terzi, potrebbe interessare una rivendita che voglia abbassare il proprio debito futuro verso il fisco. Tutto da vedere, d’accordo, ma la possibilità c’è.
SCONTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO – L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires del 65% di quanto speso per rendere la casa meno energivora. La spesa per ridurre il costo del riscaldamento (o del raffrescamento) è recuperabile in dieci rate annuali. Il bonus è concesso quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Per quanto riguarda i singoli condòmini l’agevolazione scade al 31 dicembre 2018, mentre per la riqualificazione delle parti comuni la detrazione è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021. Questa proroga consente agli amministratori di condominio di programmare gli interventi nel modo migliore. La detrazione ha un tetto di 40mila euro per ogni unità immobiliare, con un massimo di 100mila euro. Ma l’aspetto più positivo è che per le parti comuni cambia anche la percentuale detraibile: il 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente, e si sale fino al 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale. In questo caso, però, i lavori devono essere certificati con la perizia di un tecnico abilitato dall’Enea.
L’ELENCO DELLE OPERE – Quali interventi servono a migliorare la dispersione termica di un edificio? La legge prevede che si possa ottenere la detrazione, in generale, se si riducono il fabbisogno energetico per il riscaldamento, se si ottiene un miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, pannelli solari, se si sostituiscono gli impianti di climatizzazione invernale). Attenzione: è stato invece ridotto al 50% lo sconto per finestre, caldaie a condensazione o tende esterne. Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti si deve ottenere un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in una tabella che fissa i parametri. Questi parametri saranno ricalcolati, rispetto al passato, dal ministero dell’Economia. Il valore massimo della detrazione è pari a 100mila euro. Lungo è l’elenco degli interventi incentivati, che comprendono, citando l’Agenzia delle Entrate «strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro». La stessa Agenzia specifica che la condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
PANNELLO DETRAIBILE – Sempre nei dettami del fisco, sono da considerare detraibili l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (massimo 60mila euro), ma anche gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (massimo 30mila euro), la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (termine tecnico che indica la somma dell’energia interna e del prodotto della pressione) per un massimo di 30mila euro.
GENERATORI & C – Il 65% da spalmare su dieci anni si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, ma anche per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (al 50%).
OTTENERE IL MASSIMO – Sempre al 65%, la detrazione si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021. Ma, attenzione: la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva (massimo 40mila euro) moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
BONUS VERDE – Una novità è la detrazione per giardini, terrazzi e balconi, oltre che di altre spese connesse a simili lavori di risistemazione. Per questo genere di interventi la detrazione del 36% su 4mila euro massimo scatta proprio dal 1° gennaio. La detrazione vale sia per gli spazi comuni di un condominio (in questo caso la quota di 4mila euro va moltiplicata per il numero delle unità immobiliari), sia per i singoli balconi o terrazzi.