Edilizia e fisco: ecco la riduzione contributiva dell’11,5%

A partire da settembre 2016 le aziende che operano nel settore dell’edilizia potranno fare domanda per accedere alla riduzione contributiva nella misura fissata per il 2015, pari all’11,5%, come disposto dall’articolo 29 del decreto legge n. 244/1995. Lo rende noto l’Inps mediante una circolare.

Entriamo nel merito: cosa prevede la norma? Entro  il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – è chiamato a confermare o a ricalcolare (tramite decreto) la dimensione dello sgravio fiscale per gli operatori che operano nel mondo dell’edilizia. Inoltre, la normativa prevede che decorsi 30 giorni dal 31 luglio – e sino all’adozione del decreto – si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio. Poiché quest’anno il decreto non è stato emanato,  a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,5%.

L’Inps sottolinea come il diritto alla riduzione contributiva sia destinato ai datori di lavoro classificati nel settore industria con determinati codici statistici contributivi, mentre sono escluse le attività edili che curano le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte da codici non autorizzati. La riduzione dell’11,50% è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016 e le istanze di richiesta di accesso all’agevolazione contributiva  dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

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