L’articolo 119, quarto comma, del Testo unico bancario (decreto legislativo 385/1993) stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione, ha diritto di ottenere, a proprie spese (solo costi di reperimento e produzione della documentazione), entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Anche il garante può richiedere la documentazione delle operazioni bancarie dell’obbligato principale/soggetto garantito, per verificarne la regolarità. Allo stesso modo hanno accesso alla documentazione bancaria anche gli eredi del cliente, nonché il curatore fallimentare che, ex articolo 31 legge fallimentare, è subentrato nell’amministrazione del patrimonio del fallito, mentre resta incerto se il curatore abbia diritto alla documentazione bancaria del fideiussore.
La pretesa alla documentazione bancaria si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge.
L’articolo 119 del Testo unico bancario pone a carico dell’istituto di credito l’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente e accorda a questi il diritto di ottenere, a sue spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto, la documentazione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto.
Ai fini del reperimento della documentazione non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, per esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.
L’inadempimento della banca alla richiesta di produzione della documentazione bancaria è censurabile sotto il profilo dei criteri di sana e prudente gestione, nonché di correttezza e buona fede che devono orientare i rapporti banca-cliente, come raccomandato dalla Banca d’Italia. Appare dunque appropriato, operativamente, che il mancato adempimento dell’istituto bancario agli obblighi dell’articolo 119, quarto comma del Testo unico bancario, sia portato a conoscenza dell’Organo di vigilanza (oltre che del Collegio sindacale della banca), al fine di sollecitarne l’intervento e finalmente ottenere la documentazione richiesta, nonché, in presenza di reiterati inadempimenti, eventuali sanzioni.
(di Ludovico Lucchi del Foro di Milano)